Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31775 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31775 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DEBARRE ROSETTA N. IL 07/03/1958
2) TORRE ANNA N. IL 21/10/1950
avverso la sentenza n. 1483/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
24/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.154 Ricorrenti DEBARRE Rosetta – TORRE Anna

Motivi della decisione

Le imputate ricorrono personalmente per cassazione avverso la sentenza
di cui in epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc.

delitto di cui agli artt. 99, comma 4°,110, 624-bis, 625 nn. 2 e 4, 61 n. 5 cod.
pen.,commesso in Anzola nell’Emilia il 23 marzo 2012.
I gravami, di identico contenuto, sono manifestamente infondati enunciando
censure in tema di qualificazione giuridica del fatto; di mancata applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen.; di insussistenza dell’aggravante della destrezza di cui
all’art. 625 n. 4 cod. pen.
Giova invero ricordare l’orientamento interpretativo consolidato e prevalente,
recepito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale nel
“patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento
Cupa g51 alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua
attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale: censura neppure dedotta, nel
caso di specie ( cfr. ex pluribus, Sezione VII, 21 dicembre 2009, Collodoro).
Sicchè, una volta ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, l’imputato non ha
più interesse a dolersi delle statuizioni della sentenza che coincidono con la
volontà pattizia espressa,in punto di fatto e di diritto. Deve altresì osservarsi che
il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.
129 codice di rito necessita dt:specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione , anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo
1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è
stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva di questa Corte
che, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni Unite, ha affermato che la
motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti
che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere
interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice

i

pen., sul presupposto della riconosciuta responsabilità delle stesse in ordine al

coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. Nel caso di specie il
Tribunale ha dato atto che, alla luce delle risultanze degli atti di P.G. ( verbale di
arresto; di sequestro; denunzia – querela della derubata; confessioni di
entrambe le imputate ) non sussistevano gli estremi per l’applicazione della
citata disposizione normativa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna delle ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, deak ricorrenti

versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene
equo e congruo determinare in euro 1.500,00, ciascuna, a titolo di sanzione
pecuniaria.

PQM

Dichiara

inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle

spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00, ciascuna, in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

stesst.cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA