Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31774 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31774 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAEZZA LUCIANO N. IL 21/02/1975
avverso l’ordinanza n. 5499/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 21/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

I

Data Udienza: 06/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 21.08.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Milano
revocava ex nunc nei confronti di Luciano Laezza la misura alternativa della
detenzione domiciliare già a lui concessa, rilevando come lo stesso si fosse reso
responsabile di comportamento violento ai danni della convivente, in presenza dei
figli, così di fatto dimostrando l’incapacità ad una corretta autogestione.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : a)
nullità dell’impugnata ordinanza in quanto emessa in periodo feriale e senza
rispetto dei termini; opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite della
Corte di cassazione; b) il litigio era stato ridimensionato dalla stessa convivente;
non sussistevano le condizioni per la revoca, atteso il corretto adempimento delle
prescrizioni imposte.Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.2. Deve essere dapprima ricordato come per proporre qualunque impugnazione
occorra avervi interesse (art. 568, comma 4, Cod. proc. pen.), ed altresì come
l’interesse rilevante a tal fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso
l’interesse meramente morale ovvero teorico) ma anche concreto, atteso che
l’impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato tangibilmente favorevole quale
la rimozione di un provvedimento pregiudizievole. Detto interesse, così qualificato,
deve poi essere anche attuale, nel senso che l’interesse a proporre impugnazione
deve non solo sussistere al momento della proposizione dell’atto di parte, ma anche
permanere al momento dell’invocata decisione, di tal che l’impugnazione non può
non perdere il necessario requisito dell’interesse, come sopra inteso, allorché
l’impugnante abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l’atto di
impugnazione, ovvero quando si siano comunque create, oggettivamente, condizioni
che fanno venire meno il suo interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice ad
quem. In tali casi, la cessazione dell’interesse -giuridico, concreto ed attuale- induce
ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett.
a), Cod. proc. pen.3. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie,
il ricorso del Laezza debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
1

condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di

di interesse. Ed invero risulta in atti -in esito ad apposita interrogazione al
competente DAP- che Luciano Laezza è stato dimesso dal carcere in data 14.04.2014
per compiuta espiazione della pena. La cessazione della condizione carceraria del
predetto condannato impone di considerare inattuale ed inattuabile ogni
problematica, come sollevata con il ricorso, relativa alla misura alternativa alla
detenzione da lui richiesta. Il ricorrente condannato, dunque, non ha più interesse,
come sopra correttamente inteso (giuridico, concreto ed attuale), all’invocata
pronuncia, non potendo avere qui rilievo un residuale interesse di tipo meramente

aspetti neppure indicati dal ricorrente.Tale ineludibile esito preclude l’esame delle questioni proposte con il ricorso.4. Alla dichiarata inammissibilità non seguono le sanzioni di cui all’art. 616 Cod.
proc. pen., atteso che l’esito del procedimento non è ascrivibile al ricorrente (v., da
ultimo, sul punto, assolutamente pacifico, Cass. Pen. Sez. 6°, n. 19209 in data
31.01.2013, Rv. 256225, Scaricaciottoli, ecc.).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso in Roma il 06 Giugno 2014 –

teorico, per l’affermazione del principio sostenuto nel ricorso, né per eventuali altri

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