Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31774 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31774 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BAGOJ ERIOLA N. IL 02/09/1982
avverso la sentenza n. 3284/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.152 Ricorrente BAGO3 ERIOLA

Motivi della decisione

L’imputata propone

ricorso per cassazione a mezzo del difensore

avverso la sentenza di cui in epigrafe, resa dalla Corte d’appello di L’Aquila a

punto alla penale responsabilità della predetta in ordine al delitto di cui agli artt.
624, 625 n.4 cod. pen.,commesso in Chieti il 5 luglio 2005 ed in parziale
riforma, previa concessione dei doppi benefici di legge.
La ricorrente lamenta vizi violazione di legge e vizi motivazionali in relazione
alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante della destrezza ed alla
mancata declaratoria di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.
Con memoria depositata in cancelleria il 14 novembre 2012 il difensore,
confutata l’inammissibilità del ricorso rilevata dal Procuratore Generale, ha
insistito per la trattazione del procedimento in pubblica udienza.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte distrettuale, condividendo il congruo ed esaustivo iter argomentativo
della sentenza di primo grado, ha ribadito la sussistenza dell’aggravante
contestata della destrezza per avere l’imputata dimostrato indubbia abilità
nell’impossessarsi del telefono cellulare,profittando, con callida rapidità, del
favorevole abbassamento della soglia di vigilanza e di attenzione del derubato
che si era allontanato di qualche metro dalla postazione internet dallo stesso
occupata,lasciando momentaneamente incostudito l’apparecchio, tantochè né il
derubato stesso né la gestrice del punto internet ” che pure si trovavano a due,
tre metri di distanza ” si erano accorti di nulla, eccezion fatta per la particolare
urgenza della imputata di allontanarsi. Inoltre la Corte distrettuale, a logica ed
ineccepibile conferma della statuizione di equivalenza delle concesse attenuanti
generiche, ha messo in luce la significativa rilevanza della contestata
aggravante e quindi della condotta della imputata connotata da non comune
abilità delinquenziale ai fini della consumazione del delitto furto.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dello,stessq, (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).

i

conferma della sentenza emessa il 27 novembre 2007, dal Tribunale di Chieti in

P Q hl

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

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