Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31773 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31773 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MOHAMED MOHAMED N. IL 01/01/1990
2) SISSY MOUSA N. IL 01/01/1982
3) CEESAY OUS MAN N. IL 06/06/1986
avverso la sentenza n. 1141/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.144 Ricorrenti MOHAMED MOHAMED – SISSY MOUSA – CEESAY OUS MAN

Motivi della decisione

Gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe resa
dalla Corte di Appello di Milano a conferma di quella emessa in data 15 ottobre
2010 dal GIP del Tribunale di Milano che ne aveva affermato la penale

commesso in Milano il 6 maggio 2010, condannandoli alla pena ritenuta di
giustizia.
Lamentano i ricorrenti, con gli atti di gravame di identico contenuto, il vizio di
omessa motivazione quanto alla mancata applicazione del disposto dell’art. 129
cod. proc. pen., facendo espresso riferimento alla sentenza di patteggiamento.
I ricorsi sono inammissibili, attesa la genericità e l’obiettiva inconferenza delle
censure dedotte versandosi, invece nel caso concreto,nell’ambito di giudizio
abbreviato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1.000,00,ciascuno, a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e
quindi a colpa, dei ricorrente.’ stessi; (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del
7 – 13 giugno 2000).

P Q hi

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente

al

pagamento delle spese processuali e~samento della somma di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 n.309/1990,

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