Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31772 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31772 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ALEO PIERLUIGI N. IL 23/07/1988
avverso la sentenza n. 3882/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.139 Ricorrente ALEO Pierluigi

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado – in
punto responsabilità – quanto al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (

commesso in Vicari il 4 giugno 2011 ed in parziale riforma in punto al
trattamento sanzionatorio,ridotto in grado d’appello previa declaratoria di
prevalenza sulla contestata recidiva, della già concessa attenuante speciale
httenuanIn del fatto di lieve entità.
Il ricorso è

inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché

manifestamente infondato e perchè proposto in termini generici ed assertivi in
relazione all’insussistenza della responsabilità del prevenuto, quale correo,nel
delitto ascrittogli ed all’ asserita destinazione dello stupefacente detenuto,
all’esclusivo uso personale.
Deve rimarcarsi che la Corte d’appello, condividendo gli assunti argomentativi
della sentenza di primo grado, ha escluso che l’Aie° abbia mantenuto un
comportamento meramente passivo od improntato a non punibile connivenza
essendo invece rimasto pacificamente acclarato che costui, alla guida
dell’autovettura HONDA tg. AX925WV, ebbe a forzare un posto di blocco dei
Carabinieri e che, durante il successivo inseguimento, dai finestrini della vettura,
furono gettati cinque panetti già confezionati di hashish del peso di gr. 100,
cadauno. Indiscutibile appare quindi – come ben evidenziato dalla motivazione
della sentenza impugnata – il fondamentale e consapevole contributo morale e
materiale apportato dal ricorrente ai correi con siffatta condotta, giacchè,
conoscendo la ” natura ” di quanto trasportato a bordo dell’automobile, egli,
violando il posto di blocco, ha evitato quantomeno temporaneamente il
sequestro della droga, dando modo ai correi di ”

sbarazzarsi dello

stupefacente “.
Inequivoche argomentazioni, implicitamente desumibili dall’ordito argomentativo
della sentenza impugnata (invero difficilmente contestabili ) depongono inoltre
logicamente per l’esclusione della destinazione dell’intero coacervo di
stupefacente detenuto, all’esclusivo uso personale, avendo la Corte distrettuale
dato preliminarmente atto che, in esito all’analisi chimico-tossicologica, l’hashish,
già confezionato in cinque panetti, conteneva gr, 41,329 di THC di guisa che
risultavano estraibili n. 1.653,16 dosi medie singole droganti: il che,ad onta delle

detenzione in concorso a fini di spaccio, di sostanza stupefacente tipo hashish )

generiche obiezioni del ricorrente, integra ex se indizio grave, preciso e concreto
di una indubbia destinazione allo spaccio.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

giugno 2000).

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