Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31770 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31770 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da LANFRANCHI Fabio, nato a Breno il 31/8/1985,
avverso l’ordinanza emessa in data 15/3/2013 dal Tribunale di sorveglianza
di Brescia.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia
respingeva la richiesta di riabilitazione avanzata da Fabio Lanfranchi.
Rilevava, a ragione, che l’istanza era da riferire (a) alla sentenza emessa il
29.5.2006 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia e (b) al
decreto penale emesso il 22.1.2011 dal Giudice per le indagini preliminari del
medesimo Tribunale; che dal certificato penale in atti risultava decreto penale
irrevocabile il 9.2.2012; che non risultava perciò maturato il termine trie naie
per il beneficio.

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Data Udienza: 06/06/2014

2. Ricorre il condannato personalmente e chiede l’annullamento del
provvedimento impugnato denunziando violazione dell’art. 179 cod. pen. e
manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Deduce che, contrariamente a quanto si riferiva nell’ordinanza del
Tribunale di sorveglianza, la richiesta di riabilitazione era riferita esclusivamente
alla sentenza del 29.5.2006 (del resto il decreto del 22.12.2011, divenuto
irrevocabile il 9.2.2012, era successivo alla richiesta, presentata 1’11.10.2011). E
in relazione a detta (sola) condanna il termine era ampiamente decorso.
2.2. Lamenta, quindi, che, in ogni caso, l’ordinanza era del tutto carente di
motivazione giacché la seconda condanna, oggetto del decreto 22.12.2011,
parola per motivare sulle ragioni per cui la relativa condotta sarebbe stata
sintomatica dell’assenza di buona condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
Come esattamente rileva il ricorrente, la richiesta di riabilitazione presentata
1’11.10.2011 si riferiva esclusivamente alla condanna riportata dal Lanfranchi nel
2006 (sentenza del 29.5.2006, irrevocabile il 10.7.2006, di applicazione della
pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 8 di reclusione e 1.600 euro di
multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il
22.4.2005).
Alla data della richiesta erano dunque già abbondantemente trascorsi i tre
anni previsti dall’art. 179, commi primo e terzo, cod. pen.
Il secondo reato (l’unico altro per il quale l’imputato risulta condannato,
consiste nella contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., commessa il
14.9.2010, oggetto di decreto penale di condanna alla pena di 100 euro di
ammenda.
Si tratta perciò di fatto commesso oltre i tre anni, non riconducibile al
novero dei delitti che costituiscono presupposto per la revoca di diritto della
riabilitazione, e la cui concreta idoneità ad essere assunto quale fatto sintomatico
della tenuta, nel precedente triennio, di una condotta non buona, andava
eventualmente apprezzata in concreto, avuto riguardo alla consistenza, alle
modalità e alla gravità del fatto, e alla sua effettiva capacità, dunque, di
riflettersi retroattivamente per l’arco di tempo da prendere in considerazione, in
guisa da far ragionevolmente presumere che durante tale periodo, globalmente
considerato, il condannato aveva tenuto condotte riprovevoli (cfr. Sez. 1, n.
46270 del 24/10/2007, Siddi, Rv. 238486; Sez. 1, Sentenza n. 14662 del
18/03/2008, Ridaouni, Rv. 239908).
2. Per conseguenza il provvedimento impugnato – che erroneamente ha
riferito la domanda di riabilitazione a condanna per reato contravvenzionale non
oggetto della stessa, e addirittura successiva alla sua presentazione, ed ha nella
sostanza considerato ostativa detta condanna nonostante fosse intervenuta oltre
il triennio, senza alcuna considerazione della sua effettiva gravità – deve essere

2

irrevocabile il 9.2.2011, non era di per sé ostativa e il giudice non aveva speso

annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia, che procederà a
nuovo esame esattamente individuando la domanda e tenendo conto dei principi
enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Brescia.

Il Consigliere

Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2014

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