Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31770 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31770 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZAPPULLA ALESSANDRO N. IL 02/03/1980
avverso la sentenza n. 4947/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.116 Ricorrente ZAPPULLA Alessandro

Motivi della decisione

Contro la sentenza in epigrafe, l’imputato – dichiarato responsabile, con

delitti previsti dagli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 comma

i

d.P.R. n.

309/1990,commessi in Palermo fino al 21 gennaio 2006 e condannato alla pena di
giustizia; concessa la speciale attenuante del fatto di lieve entità, ritenuta ed
applicata la recidiva contestata ex art.99, comma 4 0 cod. pen. – interpone
personalmente ricorso per cassazione, lamentando vizi motivazionali in punto al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla sproporzione per
eccesso della pena inflitta, stante la facoltatività della recidiva.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Osserva il Collegio che,ad onta delle obiezioni dell’imputato, la Corte distrettuale,
con motivazione congrua,coerente ed esaustiva, ha rimarcato il diniego delle
attenuanti generiche, giudicando irrilevante la confessione al fine di rappresentare
un convinto moto di resipiscenza, attesa la presenza di plurime e gravi prove a
carico del prevenuto. Ha poi ribadito ineccepibilmente la corretta applicazione della
recidiva quale espressione di pericolosità ”

incidente sulle condotte in

contestazione “, attesa la specificità della condanna riportata. Né era possibile,
come peraltro motivato dai Giudici di secondo grado, ridurre ulteriormente la pena
avendo il prevenuto già fruito di pena illegale per difetto a cagione dell’omesso
giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva; giudizio doveroso,
cui il Giudice di prime cure si era invece sottratto di guisa che, essendo preclusa,
ex art. 69, ultimo comma cod. pen., all’epoca del giudizio, la declaratoria di
prevalenza sulla recidiva di cui all’art. 99,comma 4 0 cod. pen. , della speciale
attenuante prevista dall’art.73, comma V° d.P.R. n. 309/1990, la mera equivalenza
avrebbe dovuto condurre alla determinazione di una pena base di genere
detentivo, non inferiore ad anni sei ( poi ridotta ad anni quattro per il rito
abbreviato ) e non a quella di anni tre e mesi sei di reclusione stabilita dal Primo
Giudice ed ormai inemendabile per il divieto della reformatio in pejus.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,

i

doppia statuizione conforme in entrambi i gradi del giudizio di merito, di plurimi

del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

ammende

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