Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3177 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3177 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIUNDO VINCENZO N. IL 06/09/1980
avverso la sentenza n. 24/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/11/2012
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ . , l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, in
data 08.11.2012 di conferma della decisione del Tribunale di Modica del
28.05.2010 , che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. : 640 CP
commesso in danno del legale rappresentante della Ditta “Polara” che era stato indotto
a compiere in suo favore la fornitura di un quantitativo di bibite per il prezzo di
€ 9.538,25 dietro il COrriSpéttivó di n. 3 assegni bancari poi risultati privi di Copertura;
fatti del 28.02.2005;

2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, attesa la mancanza
dell’elemento soggettivo del reato avendo trascurato le giustificazioni addotte dalla
difesa in ordine alla mancanza di dolo, laddove si era evidenziato che dopo l’emissione
dei titoli in questione l’imputato si era venuto a trovare in difficoltà economiche per
mancati pagamenti da parte dei suoi debitori;
2.2)-Nullità della sentenza conseguente all’erronea individim7ione dell’imputato ,
atteso che l’eventuale autore del fatto andava individuato nella persona del padre
dell’imputato : Biundo Vincenzo ovvero : del sig. Biundo Giuseppe;
2.3)-Violazione di legge per avere confermato la condanna in favore della parte civile,
senza considerare che tale condanna non era più possibile posto che la parte civile non
aveva formulato le sue conclusioni;
2.4)-Nullità della sentenza perché nel frontespizio era stato erroneamente attribuito
all’imputato il difensore ed il domicilio che erano invece della parte civile ;
2.5)-Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN,PIRITTO
tu
Il ricorso é(iotalmentelinfondato .
3.1)-11 ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicchè non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, richiamando le argomentazioni
del Tribunale e sottolineando :
-che il fatto andava inquadrato nel reato di truffa posto che era emerso in maniera
chiara come l’imputato avesse indotto in errore la persona offesa mediante i raggiri

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BRINDO VINCENZO

Si tratta di una motivazione corretta perché conforme al principio , più volte affermato
da questa Corte, per il quale, il semplice pagamento di merci effettuato mediante
assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola,
raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del
contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando – come
nella specie – sia accompagnato da un “quid pluris”, da un malizioso comportamento
dell’agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole
affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento
degli assegni, circostanza incisivamente sottolineata dalla corte di appello nel caso di
specie. Cassazione penale, sez. IL 06/12/2011, n. 46890
3.3)-Né può assumere rilievo la circostanza che l’imputato sia restato senza fondi per
gli insoluti dei suoi debitori, posto che la sentenza impugnata ricava la prova della
sua mala fede dal rifiuto del Biundo di restituire la merce non pagata.
3.4)-Così, del pari, è del tutto infondato il motivo sulla corretta identificazione
dell’imputato in ordine al quale la Corte di appello sottolinea la rilevanza dei rapporti
commerciali intercorsi tra l’imputato e la persona offesa, restando privi di rilievo
quelli intercorsi con il padre Vincenzo, risalenti nel tempo.
3.5)41 motivo relativo alla statuizioni civili è del tutto infondato, atteso il principio
dell’immanenza della costituzione di parte civile, sicchè, fino a quando è in corso il
procedimento penale, la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle
fasi successive alla prima e può ricorrere contro la sentenza di appello anche quando da
essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo grado o non sia Stata proposta
impugnazione ammissibile.

Ed infatti, se l’azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla
sentenza irrevocabile, nessuna limitazione difensiva può incontrare la costituita parte
civile. Cassazione penale, sez. IV, 15/04/2009, n. 26643
3.6)-Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatoiio, atteso
che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti
sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che
riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e le modalità della condotta e
riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai precedenti penali
dell’imputato.
Và ricordato che, ai fini della concessione o del diniégó delle citòstanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della oncreta la gravità effettiva del reato e alla

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ed artifici consistiti nel prospettargli che, contrariamente al passato, aveva bisogno di
una fornitura più consistente “affermando falsamente di volere ampliare notevolmente
il proprio giro di affari” e che, per questa specifica occasione, in difformità rispetto
al passato, aveva la necessità di pagare le forniture “non già in contanti …. bensì con
assegni postdatati” ;

3.7)-1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili.
L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche
riguardo alla eventuale prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso
per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso
l’eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità.
(Cassazione penale , sez. Il, 21 aprile 2006, n. 19578)
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 27 novembre 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presidente
Dott. Ciro
(

personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Ciò vale, “a fortiori”, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare
le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di
tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale
di ogni partiColarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti
rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente
disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione
penale, sez. IV, 04 luglio 2006, n. 32290

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