Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3177 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3177 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALESTRIERI FAUSTO N. IL 07/04/1968
avverso l’ordinanza n. 2821/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza dell’8 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Bari
dichiarava inammissibile la domanda di ammissione alla detenzione domiciliare e
rigettava quella di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione
domiciliare per ragioni di salute, entrambe proposte dal detenuto Fausto Balestrieri,
ritenendo che il residuo pena da espiare non consentisse l’accesso alla prima misura

quali è affetto fossero trattabili anche in ambiente carcerario.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, per chiederne l’annullamento.

Considerato in diritto

Il ricorrente, dopo avere formulato la dichiarazione d’impugnazione, inoltrata
a mezzo della direzione dell’istituto penitenziario ove è ristretto, con la quale ha
riservato la presentazione dei relativi motivi ad un momento successivo ad opera
del proprio difensore, non ha poi fatto pervenire detti motivi; pertanto, la
riscontrata carenza determina, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso, cui segue la sua condanna al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

e che le condizioni di salute non comportassero pericolo di vita e le patologie dalle

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