Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31769 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31769 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACRI’ ANTONIO N. IL 20/02/1969
avverso l’ordinanza n. 8201/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Exrn fc-0

AIA- i< e ci4-i i-e„.-1-0 Uditi difensor Avv.; A-fd,ti -70 d-e-e ,t-rc O Data Udienza: 06/06/2014 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27.09.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Antonio Macrì avverso il Decreto 09.11.2012 con cui il Ministro della giustizia lo aveva sottoposto, in proroga, al regime particolare di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.- Rilevava in tal senso detto Tribunale come permanessero le condizioni di applicazione della misura : il Macrì era stato condannato all'ergastolo per gravissimi reati, era capo riconosciuto dell'omonima da infrazioni, aveva concrete possibilità di collegamenti con l'esterno ove non sottoposto a disciplina di particolare rigore.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei termini seguenti : - era stata indicata la posizione apicale di esso ricorrente nella cosca omonima, quando era stata accertata solo adesione partecipativa; - era stato fatto riferimento all'uccisione di agenti di polizia penitenziaria, fatto estraneo alle vicende di esso Macrì; - erano state acquisite informative da parte della DDA e non della Procura Generale presso la Corte d'appello; - la motivazione era stereotipa specie sui sintomi dell'attualità del ritenuto pericolo.Considerato in diritto 1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.2. Va premesso che il ricorso per cassazione, in subiecta materia, è limitato per disposto normativo (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen.) alla sola violazione di legge. Non sono ammesse, pertanto, censure per asseriti vizi di motivazione, a meno che non si traducano in motivazione assolutamente inesistente ovvero apparente, casi nella fattispecie non ricorrenti e neppure dedotti.- Parimenti, i limiti istituzionali del giudizio di legittimità devono imporre l'esclusione, dal presente scrutinio, delle questioni in fatto o comunque ricadenti nell'ambito dei compiuti accertamenti che non possono in questa sede essere oggetto di ricostruzione alternativa.Va ancora premesso che, trattandosi di decreto di proroga del regime speciale (e non di prima applicazione), non si imponeva rinnovata completa valutazione delle condizioni legittimanti, essendo sufficiente l'accertamento della permanenza delle stesse e, quindi, la constatazione che non era venuta meno la capacità del 1 cosca attiva in Crotone, aveva avuto comportamento intramurario contrassegnato detenuto di assumere condotte pericolose in ambito interno o esterno (cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 5 0 , n. 40673 in data 30.05.2012, Rv. 253713, Badagliacca; ecc.).Ciò posto, è di tutta evidenza l'assoluta infondatezza dei proposti motivi.Il Tribunale di competenza ha, invero, condotto il dovuto esame sulla scorta dei consolidati parametri di valutazione in materia, valorizzando le più recenti informative degli organi preposti e così rilevando -in base alla eclatante biografia operatività della cosca di appartenenza- che non erano venute meno le possibilità di pericolosi contatti con l'esterno, in particolare la criminalità organizzata di cui il detenuto fa parte.- Si tratta di motivazione logica e coerente, conforme ai parametri normativi e corrispondente a quelli dettati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.Ben inconsistenti si palesano, quindi, in termini di consentita legittimità, le censure proposte : - a nulla rileva che Antonio Macrì sia stato giudicato come mero appartenente all'omonima cosca e non come soggetto apicale, essendo stata comunque accertata la sua intraneità con ruolo di rilievo, quanto meno nell'articolazione (quartiere Fondo Gesù di Crotone) che a lui fa capo; - l'uccisione di agenti penitenziari non è direttamente attribuita, nell'impugnata ordinanza, ad esso Macrì, ma è citata come episodio rilevante della lotta tra clan nel territorio d'origine, a conferma dell'altissimo livello della sanguinosa contrapposizione in corso; - le suddivisioni interne nell'ambito dell'Ufficio dell'Accusa pubblica non comportano effetti di rilievo sulla legittimità del provvedimento, importante essendo piuttosto, il che si è positivamente verificato, che siano state acquisite informative aggiornate e complete; - la motivazione dell'ordinanza del Tribunale (profilo, peraltro, come già detto, non censurabile) è tutt'altro che stereotipa in punto di attualità della pericolosità, essendo di contro argomentata ed articolata (sia quanto all'operatività della cosca, sia quanto alla condotta intramuraria del condannato, concreto indice di mancato distacco dalle logiche criminali).3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).2 penale del Macrì, al censurato comportamento intramurario, alla perdurante P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 06 Giugno 2014 Il Presidente I! Consigliere estensore

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