Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31767 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31767 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORSARO VINCENZO N. IL 21/05/1962
avverso l’ordinanza n. 386/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rgA fJcEsc,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 06/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 18.09.2013 il Tribunale di Palermo in composizione
monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta
da Vincenzo Corsaro volta ad ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo
della continuazione, ex art. 671 Cod. proc. pen., tra tutti i reati di cui alle otto
sentenze di condanna ivi indicate, tutte per ricettazione. Rilevava invero detta Corte
come mancassero elementi per ravvisare l’unicità di un previo disegno criminoso,

per reati della stessa indole e l’attuazione di fatti illeciti per necessità contingenti,
peraltro in arco temporale assai lungo (dal 2001 al 2007).2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione, con atto del difensore, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesinei seguenti termini : – il vincolo della continuazione era stata già riconosciuto dal
giudice della cognizione per molti fatti commessi nello stesso arco temporale di cui
ad altre separate sentenze; – vi era anche vicinanza di località nella commissione
dei reati, tutti di tipo omogeneo.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.2. Il principio di diritto cui si è attenuto il giudice dell’esecuzione nella presente
vicenda processuale -secondo cui l’eccessiva latitudine temporale dei fatti
costituisce elemento di valutazione negativa della chiesta continuazione- è, in sé,
corretto, corrispondendo ad uno tra principali parametri consolidati in subiecta
materia. Esso, peraltro, deve essere contemperato con altri elementi sintomatici del
vincolo ex art. 81 cpv. Cod. pen., parimenti oggetto di costante insegnamento da
parte di questa Corte di legittimità. Ed invero nulla esclude che, nell’ambito di un
lungo periodo, vi possano essere, al suo interno, reati -per singoli gruppi- tra loro
legati da continuazione. Ciò significa che il giudizio che il giudice dell’esecuzione è
chiamato a dare ex art. 671 Cod. proc. pen. non può esaurirsi nell’esame unico e
complessivo (sinottico) di tutta la materia portata al suo esame, ma deve
soffermarsi anche nella valutazione analitica ed articolata dei singoli reati tra loro
rapportati.Orbene, ciò posto, non può non rilevarsi come il Tribunale di Palermo abbia
omesso di valutare se possa sussistere il chiesto vincolo della continuazione tra i
1

dovendosi piuttosto ritenere l’esplicazione di una scelta di vita di tipo delinquenziale

plurimi fatti di reato, dello stesso tipo, che risulta il Corsaro aver commesso, come
emerge dagli atti, nello stesso mese (Novembre 2005) o, comunque, in periodi
ravvicinati e nelle stesse località.- Si tratta di omissione di valutazione cui occorre
dare rimedio.Parimenti non può non rilevarsi come lo stesso giudice dell’esecuzione non abbia
prestato attenzione al fatto che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto il
vincolo della continuazione tra plurimi reati compresi in un periodo entro il quale si

Anche in questa particolare situazione la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità ha statuito che ciò comporta una sorta di presunzione relativa di
sussistenza del vincolo, salva sempre la possibilità di escluderlo ove l’esame
specifico dei singoli reati renda evidente situazioni ostative (quali la mera
occasionalità, ovvero la concreta incidenza di elementi sopravvenuti e non
preventivabili, ecc.) : sul punto, pacifico, cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 4716 in data
08.11.2013, Rv. 258227, Marinkovic; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 19358 in data
22.02.2012, Rv. 252781, Nugnes; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 20471 in data
15.03.2001, Rv. 219529, Ibba; ecc.- Tanto ritenuto, risulta evidente che il giudice
dell’esecuzione, nell’esaminare la richiesta del Corsaro, non ha compiuto il vaglio di
cui appena si è detto con riferimento a quei fatti che ricadono nel periodo tra il
2001 ed il 2005 (già uniti in continuazione con la sentenza 07.05.2007 del
Tribunale di Palermo), o tra l’Ottobre 2005 e l’Aprile 2006 (sentenza 02.07.2009), o
tra il Novembre 2005 ed il Marzo 2007 (sentenza 23.06.2009).- Anche in tal senso
si tratta di omessa valutazione cui dovrà essere posto rimedio.3. In definitiva l’ordinanza impugnata deve essere annullata per violazione di
legge e vizio di motivazione. Il giudice del rinvio -individuabile nel Tribunale di
Palermo in diversa composizione- procederà dunque a nuovo esame dell’istanza del
Corsaro tenendo presenti i rilievi formulati in questa sede.P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.Così deciso in Roma il 06 Giugno 2014 II Consigliere estensore

Il Presidente

collocano altri fatti di reato per cui l’istante richiedeva lo steso riconoscimento.

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