Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31767 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31767 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VALENTI CALOGERO N. IL 30/12/1974
avverso la sentenza n. 3489/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.107 Ricorrente VALENTI Calogero

Motivi della decisione
E’ inammissibile ex art. 606, comma 3 0 codice di rito il ricorso proposto

emessa nei suoi confronti a conferma di

quella di primo grado che lo dichiarò

responsabile del delitto di cui all’art. 9, comma 2° della Legge n. 1423 del 1956
e succ. modif. nonché della contravvenzione prevista dall’art. 116, commi 1° e
13° cod. strada,commessi in Castellammare del Golfo il 16 giugno 2008.
Esso enuncia, al pari della memoria depositata dal difensore in cancelleria in data
4 dicembre 2012, sub species di violazioni dell’art. 606 lett. b) ed e) codice di
rito, censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la
ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, avendo messo il rilievo, da un lato, che l’imputato fu colto,privo di
patente, alla guida di un autocarro che trainava un carrello che trasportava due
bovini, in transito su di una strada sterrata ” che poteva esser percorsa da
chiunque ” e quindi destinata ad uso pubblico ed avendo dall’altro, del tutto
perspicuamente confutato la ” sicura ” riferibilità delle planimetrie ” anonime ”
prodotte nel giudizio di primo grado dalla difesa, ” al luogo del controllo “.

Da

qui la conferma delle penale responsabilità del prevenuto in ordine ad entrambi
gli addebiti, attesa l’evidente violazione, commessa uno actu,

delle prescrizioni

conseguenti all’applicazione della misura di prevenzione e del disposto
dell’art.116 cod. strada. Ineccepibile va giudicata infine la motivazione della
sentenza impugnata in punto al diniego delle attenuanti generiche, posta l&
negativa personalità dell’imputato desumibile dal grave precedente penale per il
delitto di cui all’art. 416 – bis cod.pen. , ferma la ribadita congruità della pena
irrogata in misura pari al minimo edittale per il delitto, aumentata di un mese di
reclusione, per la continuazione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

i

/

dall’imputato, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe,

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

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