Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31766 del 06/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31766 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO PASQUALE N. IL 04/02/1989
avverso l’ordinanza n. 2265/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. F7E)-9 Oce5 c,7 (‘1. t P covi b–7._

auz– tt

01

c.,it1’,2A77,2

Uditi difensor Avv.; —

QUA «-tt eec22-tX,t UA

G.U.)

1..I’ll VI ‘-

Data Udienza: 06/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 17.04.2013 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Pasquale Santoro volta ad
ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex art. 671
Cod. proc. pen., tra tutti i reati di cui alle tre sentenze di condanna ivi indicate.
Rilevava invero detta Corte come si trattasse di reati commessi in luoghi diversi ed
a distanza di tempo (Gennaio 2008, Maggio 2009 ed Agosto 2010) , di tal che non

2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti
termini : a) non era stato valutato lo stato di tossicodipendenza in cui versava esso
ricorrente all’epoca dei fatti; b) i reati erano stati commessi in luoghi tra loro
prossimi, in quanto confinanti.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.2. Per quanto sia vero che il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta ex
art. 671 Cod. proc. pen., deve prendere in considerazione lo stato di
tossicodipendenza dedotto e provato, quale possibile elemento di unione tra i reati,
pur tuttavia tale regola deve pur sempre essere calata nella concreta realtà della
situazione che l’istante chiede di esaminare.Va dapprima ricordato, in proposito, come sia giurisprudenza consolidata di
questa Corte di legittimità secondo cui lo stato di tossicodipendenza, seppur
provato, non è di per sé solo elemento idoneo a costituire vincolo di continuazione
ove di tale istituto difettino pacificamente i fattori strutturali e significativi (in tal
senso, tra le tante, cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, Sentenza n. 39287 in data 13.10.2010,
Rv. 248841, Presta : “La consumazione di più reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della
continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti”). Se anche, invero, i
singoli fatti siano stati motivati dalla spinta derivante dalla ridetta condizione
soggettiva, ciò non può automaticamente significare che già prima di compiere il
primo dei reati in esame (ab initio) il condannato abbia ideato e voluto, con la
sufficiente specificità richiesta, i reati successivamente commessi. Va rilevato invero
come l’evidente occasionalità di una condotta, generata da eventi estemporanei non
prevedibili ab origine, si pone concettualmente agli antipodi dell’istituito della

si poteva ravvisare l’unicità di un previo disegno criminoso.-

continuazione rettamente inteso e quindi ne impedisce il riconoscimento, ancorché
si tratti di soggetto tossicodipendente.Ciò posto, occorre rilevare che -comunque- la tossicodipendenza, dedotta con la
richiesta e ribadita con il ricorso, non emergeva in ordine alla prime due delle tre
sentenze per le qual il Santoro ha azionato l’incidente di esecuzione. Vale invero
osservare come in merito al primo fatto in ordine cronologico (furto del 23.01.2008
di cui a sentenza 18.01.2010), trattandosi di rito patteggiato, nulla risulta quanto

del 30.05.2009 di cui a sentenza 01.06.2009) risulta che il Santoro lo motivò con la
necessità di procurarsi denari per fare una gita al mare con la fidanzata. E’ del tutto
evidente, dunque, che per tali primi due fatti non v’è prova che l’odierno ricorrente
all’epoca fosse tossicodipendente e tanto meno che i due furti fossero stati
determinati da tale motivo. Solo per il terzo episodio delittuoso (rapina del
02.08.2010 di cui a sentenza 28.09.2011) vi è stata esplicita motivazione di
tossicodipendenza quale movente, ma si tratta di delitto non collegabile, per quanto
appena detto, ai due precedenti reati determinati da spinte criminose di tipo
diverso. Ciò corrisponde, del resto, alla documentazione prodotta e rinvenibile in
atti, che attesta lo stato di tossicodipendenza del Santoro dal 2010 (v. certificati del
24.11.2010 e del 07.06.2012). Anche per tal via, pertanto, si deve concludere che
non può sussistere il chiesto vincolo tra tutti i reati di cui alle tre sentenze sopra
indicate, quanto meno mancando i requisiti di legge per le prime due.Del tutto irrilevante, a questo punto, la dedotta prossimità geografica dei
commessi reati.L’ordinanza impugnata è quindi corretta. Il ricorso è infondato.3. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere respinto.
Al completo rigetto dell’impugnazione consegue

ex lege, in forza del disposto

dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 06 Giugno 2014 Il Consigliere estensore

Il Presidente

alle motivazioni del delitto; in relazione al secondo fatto nello stesso ordine (furto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA