Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31765 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31765 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CIMATO GABRIELE N. IL 14/11/1982
avverso l’ordinanza n. 5486/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.96 Ricorrente CIMATO Gabriele

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione per tramite del difensore avverso l’
ordinanza di cui in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Milano dichiarò
l’inammissibilità dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di

ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 186 cod. strada commesso in
Milano il 15 dicembre 2007, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha
opportunamente evidenziato che, in termini generici ed apodittici, il difensore,
con l’atto di gravame, aveva sollevato censure del tutto aspecifiche ed
apodittiche in punto all’affermazione di penale responsabilità del prevenuto,
altresì dolendosi di una non meglio argomentata insufficienza della prova del
fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:cfr.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al versamento, a
favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

condanna emessa il 20 aprile 2011 dal Tribunale di Milano che ha giudicato il

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