Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31764 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31764 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da BUONERBA Giuseppe, nato a Napoli il 2/9/1979,
avverso l’ordinanza emessa in data 15/3/2013 dal Tribunale di Napoli,
sezione di Ischia.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso, la memoria;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione di Ischia,
decidendo quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da
BUONERBA Giuseppe, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati
oggetto di tre differenti sentenze di condanna.
Osservava, a ragione, che il Buonerba era gravato anche da numerosi altri
precedenti penali, per titoli di reato affatto differenti e che, proprio per il nume
e la eterogeneità dei reati, siffatte condanne erano indice di una inclinaz e a

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Data Udienza: 06/06/2014

commettere reati sotto la spinta di circostanze estemporanee, piuttosto che di
unicità di programma criminoso: e riproduceva la massima di Cass. sez. 1, n.
5618 del 1994.
2.
Ha proposto ricorso il condannato personalmente, chiedendo
l’annullamento della ordinanza impugnata.
Denunzia violazione di legge e vizi di motivazione, dolendosi in particolare
del fatto che il giudice dell’esecuzione, lungi dall’esaminare le sentenze di
condanna cui si riferiva la richiesta, allegate dallo stesso ricorrente e da cui
emergeva all’evidenza l’unicità del disegno, s’era limitato a scorrere il certificato
tra di loro collegate, altro giudice aveva già riconosciuto la continuazione.
3.

In data 24.4.2014, in vista dell’udienza odierna, il Buonerba ha

depositato altresì “motivi nuovi”, con i quali ribadisce, nella sostanza,
approfondendole, le censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
Come emerge dagli atti, l’istanza rivolta dal ricorrente al Giudice
dell’esecuzione non concerneva tutti i fatti commessi, ma solo tre reati, ed anzi,
nella memoria aggiuntiva trasmessa in vista dell’udienza di esecuzione il
17.9.2010, tramite la matricola del Carcere, il Buonerba chiaramente specificava
ulteriormente la sua richiesta centrandola sulle due ricettazioni commesse da
minorenne, in relazione alle quali articolava molte osservazioni.
A fronte, l’ordinanza impugnata è connotata da assoluta mancanza di
concretezza nella individuazione e nella valutazione dei fatti cui, specificamente,
si riferiva la richiesta di riconoscimento della continuazione, spendendosi
esclusivamente su circostanze esterne, quali gli altri precedenti penali
dell’imputato, che potevano essere valorizzati – al più – quale elementi di
contorno, ma non bastavano certamente a fondare la decisione sui reati (dei
quali nulla assolutamente dice il provvedimento impugnato, neppure mostrando
di avere letto le relative sentenze) di cui si chiedeva la continuazione.
Ora, come dovrebbe essere noto, la motivazione ha la funzione di
dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta, considerata dal giudice,
e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati
materiali e le ragioni che all’autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la
fattispecie concreta (S.U. n. 2451 del 27 settembre 2007, Magera; S.U. 26
novembre 2003, n. 23/2004, Gatto). E se è vero che codesta funzione può, a
seconda dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, essa
presuppone in ogni caso la indicazione chiara dei dati fattuali cui va riferita la
valutazione effettuata.
Sicché un giudizio quale quello in esame, che non consente di verificare
neppure, in concreto, il suo oggetto, ed è del tutto privo di specificità e
concretezza, manca nei requisiti minimi del discorso giustificativo.
L’ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata con rinvio al
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penale: senza neppure avvedersi, tra l’altro, che tra altre condotte omogenee e

Tribunale di Napoli perché, in diversa composizione (C. cost. n. 183 del 2013)
proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2014

Il Consigliere estensore

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