Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31764 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31764 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BIUNDO SIMONE N. IL 09/04/1986
avverso la sentenza n. 7101/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.95 Ricorrente BIUNDO Simone

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe, per tramite del
difensore avv. Luca Profita, proposto dall’imputato, riconosciuto responsabile,
dal Tribunale di Milano con sentenza resa in data 29 novembre 2011, della

Milano il 20 luglio 2008 e per l’effetto condannato alla pena di euro 5.000,00 di
ammenda; appello rimesso in seguito a questa Corte per la trattazione.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da difensore
non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in dispregio quindi al disposto
dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non iscritto nell’albo speciale.
In subordine, si osserva che il prevenuto si duole della mancata concessione
delle attenuanti generiche e della sproporzione per eccesso della pena inflitta a
fronte della giovane età e dello stato di incensuratezza. Il Giudice di prime cure
ha invero ineccepibilmente ed esaustivamente escluso il riconoscimento di dette
attenuanti in ragione della gravità della condotta dell’imputato che, alla vista del
verbalizzante ed al fine di trarlo in inganno onde assicurarsi l’impunità, si era
immediatamente trasferito dal posto di guida dell’autovettura in quello del
trasportato: atto peraltro subito notato dall’agente di P.G; donde in ogni caso la
congruità della pena applicata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q I\1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

contravvenzione di cui all’art. 116, commi 10 e 13° cod. strada, commessa in

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