Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31763 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31763 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANGIACOTTI GIOVANNI N. IL 30/09/1969
avverso la sentenza n. 1540/2001 CORTE APPELLO di BARI, del
04/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.94 Ricorrente MANGIACOTTI Giovanni

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione,per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe,resa a conferma di quella di primo grado – che lo
dichiarò responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso

attenuante prevista dall’art. 73, comma V° dello stesso d.P.R. lamentando la violazione dell’art. 606 lett. b), c), d), e) cod. proc.pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi aspecifici e del tutto inconferenti al presente procedimento. Censura
invero il difensore l’ “interpretazione ” delle conversazioni intercettate tra tale Di
Santo e Bayan Khaled ( nessuno dei quali figura come imputato in questa sede
); conversazioni di cui non si fa il minimo cenno in motivazione nonché la
motivazione di sentenza emessa dalla ” Corte Reggina ”

ovvero ” dalla Corte

d’appello calabrese ” mentre invece la sentenza impugnata risulta emessa dalla
Corte d’appello di Bari. Infine eccepisce il ricorrente la mancata applicazione
della prescrizione a fatti di cui all’imputazione,risalenti ” al 2002 ” quando
invece quelli per cui è processo risultano commessi nel 1999.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

in S.Giovanni Rotondo il 16 maggio 1999, previa concessione della speciale

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