Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31762 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31762 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TRABBIH ALI ALI MOHAMED N. IL 17/07/1980
avverso la sentenza n. 1574/2011 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
12/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.83 Ricorrente TRABBIH ALI MOHAMED

Motivi della decisione

L’imputato

ricorre per cassazione, per tramite del difensore avverso la

sentenza di cui in epigrafe, di applicazione concordata della pena, emessa nei
suoi confronti dal GIP del Tribunale di Pesaro in quanto responsabile del delitto di

Fano il 19 febbraio 2011, dolendosi della violazione degli artt. 192, 444 e segg.
cod. proc.pen.,62 – bis e 133 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale: ipotesi invero neppure prospettata, nel caso di specie ( cfr.,ex

muitis:

Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana) e comunque non configurabile
l’applicazione all’imputato della pena ritenuta di giustizia, compresa entro i limiti
edittali di legge.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 10 d.P.R. n. 309/1990, commesso in

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