Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31761 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31761 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELL’INNOCENTI MEGHI N. IL 15/08/1989
avverso la sentenza n. 2090/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 06/07/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado,
DELL’INNOCENTI MEGHI era dichiarata responsabile di furto in luogo di privata
dimora aggravato nonché di un uso indebito di un bancomat;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con
atto redatto dal difensore, denunciando vizio di motivazione, in riferimento al

ed al suo carattere episodico, oltre che alla possibilità di riconoscere l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché in
relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il richiamo dei
numerosi penali anche specifici rappresenta giustificazione adeguata del rigetto
della richiesta;
– che in generale va rimarcato che il giudizio sulla attenuanti generiche è
rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il
sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla
legge e ai canoni della logica e che d’altra parte non è necessario, a soddisfare
l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di
quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio
complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), come
avvenuto nel caso di specie;
– che le doglianze riguardanti l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sono
assolutamente generiche, anche perché, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, l’attenuante in parola implica un danno patrimoniale subìto dalla
parte offesa, come conseguenza diretta e immediata del reato, di valore economico
pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 – dep. 04/04/2013, Mbaye,
Rv. 255791) e che tale non può considerarsi il valore di €821,67, ai quali devono
aggiungersi borsello, telefono cellulare, portafogli, documenti personali, mazzi di
chiavi;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui

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diniego delle attenuanti generiche, concedibile in relazione alla modestia del fatto

importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di mille euro alle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2015
Il presidente

Il consigliere estensore

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