Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31761 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31761 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LEONE GAETANO N. IL 24/09/1985
avverso la sentenza n. 3758/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
26/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.82 Ricorrente LEONE Gaetano

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990

per tramite del difensore, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi della motivazione, manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado in punto
responsabilità e riformandola parzialmente, previo riconoscimento all’imputato
delle attenuanti generiche, in relazione alla misura del trattamento
sanzionatorio, ha invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in ordine
sia al diniego dell’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma V° d.P.R. n.
309/1990 sia alla riduzione della pena in misura inferiore all’intero terzo, per
effetto delle concesse attenuanti comuni. I Giudici di seconda istanza hanno al
riguardo sottolineato che, attese le modalità e le circostanze dell’azione
delittuosa di spaccio oltrechè in considerazione della quantità e della diversa
tipologia delle sostanze stupefacenti detenute ( da cui erano estraibili oltre 310
dosi medie singole droganti ), doveva escludersi ” la minima offensività del fatto
” posto anche che l’attività di spaccio non veniva svolta in modo occasionale ”
bensì in virtù di un’organizzazione ancorchè rudimentale ” che prevedeva la
ripartizione dei ruoli tra i correi in funzione di ” vedetta ” ed il Leone in quella
di detentore e di spacciatore materiale dello stupefacente. Ovvia quindi la
implicita ed inequivoca congruità, date siffatte premesse fattuali, della riduzione
della pena, non nella misura massima, per effetto delle concesse attenuanti
generiche, in applicazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod.pen.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

i

commesso in Bitonto il 19 aprile 2010 – ha interposto ricorso per cassazione,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

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