Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31760 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31760 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MRDEZA ANTUN N. IL 19/12/1975
avverso la sentenza n. 1349/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.75 Ricorrente MRDEZA Anton
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme di condanna, dei delitti di cui (
capo A ) agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 10 d.P.R. n. 309/1990 e di cui (capo
B) all’art. 489 cod. pen.; con la recidiva ex art. 99, comma 4 0 cod.pen.,
commessi in Milano il 2 luglio 2010 – ha interposto ricorso per cassazione, per
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto, in termini aspecifici, per vizi motivazionali manifestamente infondati, in
riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva.
La Corte d’appello di Milano, pur confermando la sentenza di primo grado in
punto responsabilità, l’ha tuttavia parzialmente riformata facendo luogo a
congrua riduzione della pena. Ed ha peraltro adeguatamente ed esaustivamente
motivato in ordine al diniego dell’esclusione della recidiva, rimarcando un
incontestabile giudizio di incrementata pericolosità dell’imputato in quanto già
condannato per delitti di non trascurabile gravità ( sequestro di persona,
detenzione illegale di armi, rapina, falsa attestazione della propria identità,
falsità materiale in attestazioni amministrative, ecc. ) alcuni dei quali della
medesima indole di quello sub B ed in ragione della significativa capacità
criminale dello stesso, come desunta dalla consumazione del reato sub A, atteso
il quantitativo rilevante di stupefacente trattato:oltre OTTO chilogrammi di
cocaina.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
tramite del difensore, chiedendone l’annullamento.