Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3176 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3176 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISANA PAOLO N. IL 24/07/1955
DIGIOIA SANTE N. IL 31/08/1979P ,13/
ZAFFARANO NUNZIO N. IL 03/06/1965

(v/ve vi fi ftì

avverso la sentenza n. 1082/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv. Udit i difensor

fri” PY/

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Calanella che ha concluso per
il rigetto del ricorso ;
Udito il Difensore di Pisana Paolo e Zaffarano Nunzio , Avv. Salvatore Amatore in
sostituzione dell’Avv. Jacopo Luigi Allegri e dell’Avv. Fernando Piazzolla , che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
Per conto di Di Gioia Sante l’Avv. Francesco Santangelo ha chiesto ed ottenuto il
rinvio per legittimo impedimento; al riguardo la Corte ha disposto lo stralcio della
posizione del Di Gioia con sospensione dei termini;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

PISANA PAOLO
ZAFFARANO NUNZIO
DI GIOIA SANTE (la cui posizione è stata stralciata con rinvio a nuovo ruolo)
1.1)-ricorrono
per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona
in data 24.09.2012 che, in riforma della condanna pronunciata dal Gup presso il
Tribunale di Ancona del 16.09.2005, previa assoluzione dei medesimi p C
– r l’intervenuta
prescrizione di alcuni reati, confermava la statuizione di condanna :
-di Pisana Paolo e – ( Di Gioia Sante -posizione stralciata),
entrambi : in ordine al concorso nel reato ascritto al capo L) ex artt. 110, 628 c.1 e 3
n.ri 1 e 3 CP per avere commesso , in concorso con altri, la rapina in danno della
Banca delle Marche, Agenzia di Ferniignano , nel corso della quale, mediante la
minaccia con armi, si impossessavano della somma di £. 170.878.000 -fatti del
12.05.2000;
-di Pisana Paolo, anche : per il reato ascritto al capo U) limitatamente alla illecita
detenzione di pistola; fatti in epoca prossima al 02.11.1999
-di Zaffarano Nunzio per il reato ascritto al capo H) (poi divenuto capo C) ex artt.81
cpv, 110 CP 73 1° comma DPR 309/1990 per detenzione e spaccio , in concorso con
altri, di quantitativi di cocaina variabili sino a cento grammi per volta; fatti commessi
fino al primo semestre 2001;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
Zaffarano:
2.1)-Nullità della sentenza per violazione di legge , nella parte in cui è stato ritenuto un
grave quadro indiziario in ordine al reato ex art. 73 DPR 309/90, capo H), trascurando
i motivi di appello con i quali si evidenziava che lo Zaffarano era tossicodipendente e
che i quantitativi acquistati riguardavano l’uso personale e dei suoi amici ;
Il ricorrente aveva dimostrato di essere assiduo assuntore di cocaina, tanto da avere
subito la deviazione del setto nasale ed era alla ricerca costante di droga per sé;
La sentenza impugnata era incorsa nel vizio di illogicità manifesta della motivazione
nella parte in cui si era limitata ad escludere apoditticamente l’uso personale e di
gruppo dello stupefacente senza indicare le prove atte a dimostrare la destinazione a
terzi dello stupefacente acquistato;
2.2)-Nullità della sentenza per avere escluso l’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73
DPR 309/90 trascurando di considerare che per un solo episodio si era parlato di
“100 pesci” (che i giudici del merito avevano ritenuto esser in realtà gr. 100 di

1

RITENUTO IN FATTO

Pisana:
2.3)-Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.417 CPP stante l’assoluta
genericità della contestazione relativa alla rapina ascritta al capo L) , nella quale era
stata ricompresa la rapina contro la Carifermo Agenzia di Porto S.Giorgio nell’ambito
di indistinto elenco di altre rapine contestate in relazione ad altri istituto di credito, per
le quali poi vi era stata assoluzione;
il ricorrente deduce che la formulazione di tale capo di imputazione, contenente un
semplice elenco di rapine contestate all’imputato, era lesiva del diritto di difesa, che
non poteva essere sanato dalla scelta del giudizio abbreviato , come erroneamente
ritenuto dalla Corte di appello;
2.4)-Violazione del divieto della “reformatio in peius” riguardo al trattamento
sanzionatorio, atteso che il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche
prevalenti sulle contestate aggravanti ; considerato che tale giudizio di comparazione
riguardava anche il capo L) , e considerato che il Tribunale aveva ridotto nella
misura di un terzo la pena base per il reato ex art. 74 DPR 309/90 (capo F) – poi
escluso – la Corte di appello aveva errato nel calcolare la pena base su anni 4 e mesi
6 di reclusione e cioè sulla pena prevista per il reato di rapina aggravata, residuato,
mentre con la prevalenza delle attenuanti generiche la pena base minima era di anni 3,
poi da ridursi ulteriormente di un terzo per effetto delle attenuanti generiche e nella
stessa misura del primo giudice (che aveva calcolato la pena base nel minimo e ridotto
per le generiche di un terzo) ; risultava, a parere del ricorrente, la pena base di anni 2
su cui applicare l’aumento per l’art. 81 CP e poi la riduzione per il rito.
2.5)-Illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale , per un verso, aveva
rilevato l’indole millantatrice del Pisani, aduso a vanterie e poi, contraddittoriamente,
sia il tribunale che la Corte di appello, avevano ritenuto attendibile la dichiarazione
autoaccusatoria del medesimo relativamente alla detenzione e porto della pistola, di cui
al capo U), per il quale si impone invece l’assoluzione;
2.6)-Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra i
reati di cui al presente processo e quelli di cui alle sentenze del Gip e del Gup di Fermo
in data 08.05.2002 e 13.06.2002, per fatti avvinti dal medesimo disegno criminoso;
sul punto si era già espresso il Tribunale che, per un verso, aveva ritenuto l’unicità
del vincolo e, per altro verso, aveva rigettato la richiesta di riconoscere la
continuazione sull’erroneo rilievo della mancanza di passaggio in giudicato delle due
sentenze; -al riguardo, il ricorrente deduce che poiché la stessa Corte di Appello aveva
riconosciuto l’errore e poiché le sentenze erano passate in giudicato, occorreva
riconoscere il valore di giudicato alla valutazione espressa sul punto dal Tribunale.
2.7)-Violazione di legge in relazione al divieto della “reformatio in peius” , errore in
cui sarebbe incorsa la sentenza di appello che, dopo l’assoluzione per i reati ai capi F)
R) U) (questo in parte, per il solo porto di fucile) doveva procedere agli aumenti in
continuazione sul residuo delitto di rapina (capo L), rispettando gli aumenti compiuti
in primo grado e non aumentando la pena nei passaggi intermedi
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

2

cocaina) mentre, per le restanti ipotesi , si era trattato di quantità decisamente minori,
sicché risultava evidente la ricorrenza della citata attenuante;

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati .

3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto al capo H) , ex art. 73 DPR
309/90, richiamando le argomentazioni del Tribunale e sottolineando :
a)-quanto alla ricorrenza del reato:
-che i fatti contestati emergevano dalle intercettazioni telefoniche nella quali lo
Zaffarano trattava lo spaccio con numerosi soggetti tossicodipendenti (Maizzi,
Morichetti, Pisana, Notarangelo, Ranieri);
-che i “pesci” di cui si parlava nelle intercettazioni era certamente droga, sia per il
tenore delle conversazioni e per il prezzo (L11.500.000 per “cento pesci”) e sia per la
circostanza che lo Zaffarano era pescatore a Civitanova Marche e non avrebbe avuto
motivo di andare ad acquistare il pesce a Vieste o a Rimini;
-che, in effetti, proprio a seguito delle intercettazioni, lo stesso era stato sorpreso in
possesso , unitamente a Beruschi Pasquale, del quantitativo di gr. 10 cocaina pura, sia
pure con il mascheramento del possesso , nell’occasione, anche di una cassettina di
pesce;
b)-quanto all’uso personale o di gruppo:
-che
la
tesi
difensiva
era
insostenibile
atteso:
-che il medesimo era solito recarsi in località distanti , come Foggia, per acquistare la
droga sottoponendosi ad un notevole disagio incompatibile con acquisti per mero uso
personale o di gruppo e:
-che dal tenore delle conversazioni intercettate emergevano contati con Ranieri
Salvatore, emissario del fornitore pugliese Notarangelo il quale manifestava un
riguardo particolare per lo Zaffarano, che la Corte di appello ritiene essere indice
dell’importanza e continuità degli acquisti (pag.72 , appello) tanto che il medesimo,
in occasione di una contestazione circa i quantitativi, (conversazione del 16.03.2000) ,
si dichiarava disponibile al rimborso e ricordava che però, in una occasione precedente,
la maggio maggior fornitura di “100 pesci” era andata a buon fine. (pag.73 , appello) ;
-che la destinazione di spaccio a terzi della sostanza stupefacente acquistata emergeva,
oltre che dalle circostanze di cui sopra, anche dal quantitativo consistente (gr. 100 nel
caso più importante ma anche negli altri casi gr. 10 di cocaina pura) e dalla qualità
della sostanza acquistata (cocaina pura) ;
Si tratta di una motivazione del tutto congrua atteso che al fine di verificare la
sussistenza di un uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente
acquistata occorre far riferimento a diversi elementi, tra i quali, il dato quantitativo o
ponderale rappresenta, unitamente ad altri elementi quali: le modalità di presentazione
della droga e altre specifiche circostanze dell’azione, uno dei possibili indici da cui
desumere la destinazione ad un uso non soltanto personale, Cassazione penale, sez. III,
20/09/2012, n. 6512 sicché la motivazione impugnata risulta non censurabile per

3

Zaffarano:
3.1)-11 ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicchè non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

3.3)-La motivazione ora richiamata è assorbente anche della censura relativa al
mancato riconoscimento dell’attenuante ex comma 5 0 dell’art. 73 DPR 309/90,
essendo tale attenuante del tutto incompatibile con le circostanze sopra indicate,
correttamente richiamate dalla Corte di appello nella sua motivazione riguardo al
rigetto della citata attenuante, (pag.73, appello) in conformità al principio per il quale,
in tema di sostanze stupefacenti, l’apprezzamento sulla concessione o sul diniego
dell’attenuante va effettuato attraverso una compiuta valutazione di “tutti” i parametri
dettati in proposito dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Cassazione penale,
sez. VI, 05/03/2013, n. 10895
Pisana:
3.4)-La censura sulla nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.417 CPP
stante l’assoluta genericità del capo di imputazione (capo L) è infondata perché non
tiene conto della corretta motivazione impugnata :
-che, per un verso, ha rilevato ché la nullità del decrètò che dispone il giudizio per
insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere
rilevata d’ufficio, (motivazione corretta vedi: Cassazione penale, sez. V, 20/11/2009,
n. 712) e, quindi, non può essere efficacemente sollevata dopo la scelta del giudizio
abbreviato;
-che, per altro verso, per come risultava dalla sentenza di primo grado, il diritto di
difesa non era stato violato posto che l’imputato si era difeso nel corso
dell’interrogatorio reso in data 05.06.2002 dinanzi al pubblico ministero, (pag.50 ,
appello), motivazione non censurabile posto che quando nel capo d’imputazione siano
stati contestati elementi generici, è necessario e sufficiente che l’imputato sia stato
posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in
occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere. Cassazione penale, sez. IV,
04/05/2005, n. 38818
Pisana:
3.5)-11 motivo proposto dal Pisana per come riportato al § 2.5) è infondato, atteso
che sul punto la sentenza impugnata rileva che il predetto, nel suo interrogatorio di
garanzia non aveva contestato il contenuto della telefonata nella quale raccontava
l’episodio della pistola ; sicchè la circostanza dell’arma è stata ritenuta dalla Corte
territoriale attendibile e verosimile , tanto più che durante le indagini preliminari
l’imputato ammesso di avere parlato di pistola , precisando trattarsi di una pistola
giocattolo, riconoscendo così di avere pronunciato quelle frasi;
-Tanto premesso riguardo alla correttezza e puntualità della ricostruzione probatoria
operata dalla Corte di appello, le altre deduzioni difensive quanto alla credibilità delle
dichiarazioni dell’imputato e quanto all’esistenza della pistola giocattolo attengono a
valutazioni in fatto alternative inammissibili in questa sede di legittimità, tanto più che
il Tribunale ne aveva escluso la verosimiglianza con adeguata motivazione. (pag.55-56)
3.6)- Quanto al motivo richiamato al § 2.6) per come proposto dal Pisana, se ne deve
rilevare l’infondatezza, atteso che la sentenza impugnata è ben motivata sul punto
avendo osservato che la valutazione del GUP sulla ricorrenza dell’unicità del disegno

4

avere sottolineato che: il dato ponderale, la reiterazione degli acquisti, il credito
particolare presso fornitori assai distanti dal luogo di residenza, l’elevato grado di
purezza, impedivano di ritenere che la droga fosse destinata ad essere consumata dallo
stesso detentore nel volgere di breve tempo.

3.7)-Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio e sul divieto di “reformatio in
peius” proposti dal Pisana e riportati ai capi 2.4) e 2.7), se ne deve rilevare
l’infondatezza:
a)-Una volta esclusa l’esistenza del reato ritenuto più grave dal primo giudice (art. 74
DPR 309/90) la Corte di appello è restata libera di rideterminare sia il reato più
grave, individuato nel delitto di rapina, che la relativa pena base;
b)-sul punto è del tutto infondata la tesi del ricorrente per cui tale pena base doveva
essere individuata nel minimo edittale previsto per la rapina semplice; invero,
qualora il giudice di appello elimini il reato più grave al quale sono stati unificati altri
nel vincolo della continuazione, deve procedere a una nuova determinazione della pena,
per i reati residui, nel rispetto dei divieto di “reformatio in peius”, nel senso che non
potrà applicare una pena superiore a quella precedentemente inflitta per tutti i reati,
circostanza pienamente rispettata nella specie. Cassazione penale. sez. IV, 21/12/2011,
n. 8044
c)-né può accogliersi la tesi del ricorrente che, facendo leva sull’entità della pena base,
lamenta che la Corte di appello abbia determinato la pena base per il reato di rapina
aggravata, dimenticando di elidere le aggravanti in seguito alla ritenuta prevalenza
delle attenuanti generiche già concesse; invero, in assenza di altre indicazioni, deve
ritenersi che la pena base , di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed 900 di multa per la
rapina al capo L) , sia stata determinata dalla Corte territoriale sulla rapina semplice,
escluse le aggravanti, come è reso palese dall’ulteriore riduzione di 1/3
successivamente operata per le attenuanti generiche (pag.64 sent. app.).
3.8)-La presente motivazione è assorbente degli altri motivi e deduzioni proposti.
Segue il rigetto dei ricorsi proposti da Pisana e da Zaffarano, atteso che i motivi
proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni
sin qui esposte;
non si procede in questa sede riguardo al ricorso del Di Gioia, stante lo stralcio della
sua posizione ed il rinvio a nuovo ruolo della discussione del suo ricorso.
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p i ricorrenti vanno condannati al pagamento
delle spese del procedimento.

5

criminoso era
fondata sulla riconosciuta esistenza dell’art. 74 DPR 309/90,
circostanza che aveva perso di rilievo allorchè la stessa Corte di appello aveva escluso
l’esistenza della prova in ordine all’associazione per delinquere ex art. 74 ;
-Tanto premesso, la Corte di appello , nell’escludere la ricorrenza del vincolo
associativo, ha correttamente ritenuto essere venuta menò la prova dell’unicità del
disegno criminoso in relazione ai delitti ulteriormente contestati ;
-Al riguardo, risulta congrua la motivazione impugnata, laddove osserva che ,
mancando la prova che la rapina avesse collegamenti con le imputazioni di spaccio di
stupefacenti di cui alle altre sentenze citate dalla Difesa, ha del pari escluso la
possibilità di ravvisare la continuazione tra la rapina stessa e i reati di spaccio di cui
alle altre decisioni;
-sul punto la Corte di appello ha aggiunto incisivamente l’erroneità della deduzione
in ordine al presunto giudicato della decisione del GUP perché il reato su cui si
fondava quella motivazione è stato successivamente escluso in sede di appello. (vedi
motivazione appello: pag. 61.-62-)

PQM
Rigetta i ricorsi proposti da Pisana Paolo e Zaffarano Nunzio che condanna al
pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 27 novembre 2013
Il Presidente
Dott. Ciro Petp7..e

Il Consigliere- Esteriore
Dott. Domenico Gentile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA