Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3176 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3176 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMDI KHALID N. IL 20/03/1987
avverso l’ordinanza n. 4880/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 13 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Torino
respingeva l’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, proposta dal
condannato Khalid Hamdi, ritenendola inidonea a salvaguardare dal pericolo di
reiterazione di altri reati.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

dell’art. 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza
respinto l’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, nonostante la
sussistenza dei relativi presupposti; invero, non soltanto esso ricorrente è radicato
nel territorio, ha una relazione consolidata con persona occupata e percettrice di
reddito, ma ha anche preso consapevolezza degli errori commessi e manifestato la
volontà di superarli, mentre il procedimento penale pendente non è stato ancora
definito, riguarda un episodio di minore gravità e la misura cautelare applicata per
tale reato è stata puntualmente rispettata e dimostra la volontà di modificare lo
stile di vita. L’uso saltuario di stupefacenti rappresenta un vizio economicamente
sostenibile per la sua condizione, non caratterizzata da tossicodipendenza, per cui
non è logica la deduzione per la quale l’assunzione di tali sostanze lo pone in
contatto con gli ambienti dello spaccio e lo induce a reiterare episodi di cessione
secondo quanto rilevato nella relazione dei Carabinieri, che però hanno segnalato la
sua presenza in un rione ove vive stabilmente e ove frequenta connazionali senza
che ciò costituisca motivo di sospetto. Nelle more della decisione egli ha iniziato a
svolgere attività lavorativa dipendente e comunque il Tribunale non ha considerato
gli aspetti positivi della vita relazionale ed il parere favorevole del P.G..

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter ammettere il condannato
alla misura alternativa richiesta in ragione del giudizio di personalità, delle abitudini
di vita e della pendenza di un procedimento penale per fatti concernenti
stupefacenti, nonché delle caratteristiche della misura richiesta, che consentirebbe
ampi spazi di libertà al condannato anche nello svolgimento di eventuale attività
lavorativa. Ha quindi concluso che, nonostante il manifestato desiderio di
reinserimento sociale ed i dati positivi segnalati nella relazione degli operatori
sociali, i tratti di immaturità e condizionabilità della sua personalità, l’uso di droghe,
l’assenza di stabile attività lavorativa e dei redditi percepibili, la frequentazione
dell’ambiente delinquenziale dedito al traffico di droga non offrono sufficienti

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l’interessato personalmente, per chiederne l’annullamento per erronea applicazione

garanzie di astensione dalla reiterazione di reati, sia in costanza di esecuzione, che
alla sua conclusione. Invero, proprio l’assunzione di stupefacenti può costituire lo
stimolo alla ulteriore violazione della legge penale mediante dedizione all’attività di
spaccio, finalizzata a procurarsi i mezzi di sostentamento e con i quali acquistare la
sostanza consumata.
1.1 A fronte di una considerazione della personalità del condannato e della
sua storia personale, familiare e criminale, che risulta completa ed aderente ai dati

territorio ed alla relazione stabile di convivenza con persona dalla quale egli è
mantenuto ed alloggiato e che gli fornisce il denaro per sostenere i costi
dell’acquisto dello stupefacente, nonché l’intento di riscatto e reinserimento sociale,
ma trattasi di deduzioni in punto di fatto, che non contraddicono efficacemente,
nemmeno sul piano logico, l’osservazione del Tribunale sul fatto che l’uso di droghe
costituisce spinta motivazionale alla devianza ed alla commissione di reati per
procurarsi le sostanze stesse da parte di soggetto privo di mezzi. Né si contesta il
giudizio personologico sulla sua fragilità e facile condizionabilità dal contesto sociale
frequentato, che, anche a voler ritenere sia quello di quartiere e dei connazionali,
come dedotto in ricorso, annovera anche spacciatori dai quali acquista quanto
necessario al consumo personale. Né sono noti i redditi percepiti dalla convivente,
dai quali poter desumere che egli, per sostenere il vizio, può evitare di dedicarsi allo
spaccio di droga, mentre non può addebitarsi al Tribunale di non avere considerato
l’occupazione ottenuta alle dipendenze di una privata cittadina italiana, posto che
dalla documentazione offerta il contratto di lavoro è stato stipulato in data
successiva all’ordinanza impugnata.
In definitiva la decisione è frutto di un giudizio di fatto discrezionale, ma
congruamente motivato in aderenza ai dati conoscitivi disponibili e, come tale,
insuscettibile di sindacato in sede di legittimità. Per le considerazioni svolte il
ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella
proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

di fatto disponibili, il ricorso oppone circostanze relative al suo radicamento nel

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