Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31759 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31759 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAIANO VINCENZO N. IL 18/04/1981
avverso la sentenza n. 2996/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n. 58 Ricorrente RAIANO Vincenzo

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione, avverso la sentenza di cui
in epigrafe, lamentando vizi motivazionali in punto alla ritenuta responsabilità
quanto al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen. 73

d.P.R. n.

309/1990, commesso in Napoli il 4 maggio 2010,peraltro già affermata con

Il ricorso va giudicato inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,
perché manifestamente infondato e perchè proposto per motivi non consentiti in
sede di legittimità. Intende invero il ricorrente, mediante la prospettazione
meramente apparente dei dedotti vizi, indurre questa Corte ad una lettura
alternativa dell’apprezzamento delle emergenze di puro fatto, già congruamente
valutate dalla Corte distrettuale e del tutto legittimamente poste a base
della decisione impugnata; ciò con specifico riferimento a quanto accertato dai
verbalizzanti che ebbero a trarre in arresto il prevenuto dopo esser stato notato
e controllato nella veste di vedetta all’ingresso di via Ghisleri ove concretamente
agì a tutela dello svolgimento della fiorente attività di spaccio, materialmente
compiuta dal correo, avvertito del sopraggiungere dei Carabinieri, urlando ”
tonino ! ” e dandosi subito dopo a precipitosa fuga.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

doppia statuizione conforme in entrambi i gradi del giudizio di merito.

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