Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31758 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31758 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CAPPARELLI EDUARDO N. IL 06/12/1990
avverso la sentenza n. 3712/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.55 Ricorrente CAPPARELLI Eduardo
L’imputato – dichiarato responsabile, con doppia statuizione conforme, del
delitto di cui agli artt.110, 81 cpv. cod. pen.,73, comma 1 e comma 1 – bis
d.P.R. n. 309/1990 commesso in Napoli il 17 febbraio 2010 – interposto, per
tramite del difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, ha successivamente fatto pervenire in data 26 giugno 2012, rituale
dichiarazione di rinunzia all’impugnazione, recante in allegato fotocopia del
documento di identità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), codice di
rito.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
Motivi della decisione