Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31757 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31757 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SERBU VASILICA’ N. IL 04/04/1975

e

/10 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 112/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.54 Ricorrente SERBU Vasilicà

Motivi della decisione

Il ricorso, di cui in epigrafe, – proposto avverso l’ordinanza in data 4
novembre 2011 con la quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato

sottoscritta dal solo difensore avv. Giancarlo Caterina, in difetto di procura
speciale rilasciata dall’interessato Serbu Vasilicà – va dichiarato inammissibile
per manifesta infondatezza, atteso quanto specificamente motivato sul punto
dalla Corte d’appello con particolare riferimento alla ritenuta inconferenza, ai fini
della legittimazione del difensore, della ” mera dichiarazione allegata all’istanza,
la quale neppure menziona la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione né
la relativa normativa “.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

l’inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione in quanto

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