Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31756 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31756 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GEMMA DANIELE N. IL 21/07/1989
avverso l’ordinanza n. 14/2013 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del
15/10/2013

eo,

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, investito della
richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Gemma
Daniele dal Tribunale di Foggia con la sentenza del 6/12/2007 (irrevocabile il
3/1/2008), rigettava l’eccezione preliminare avanzata dal difensore di Gemma
Daniele, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del procedimento in corso
per essere stato il condannato citato dinanzi al Tribunale di Lucera, affermando
che nel procedimento di esecuzione non era richiesta l’indicazione del luogo di

sentito personalmente, non era parte necessaria. In ogni caso, l’udienza presso il
Tribunale di Foggia era stata fissa* 25/9/2013 alla presenza del difensore di
fiducia, il quale ne era stato reso edotto ex art. 157 ultimo comma cod. proc.
pen.. Con successivo provvedimento emesso il 15 ottobre 2013 il giudice
dell’esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale di cui sopra, avendo
Gemma commesso nel quinquennio (2011) altro delitto per cui era stato
condannato alla pena di anni uno e sei mesi di reclusione inflitta dal GIP del
soppresso Tribunale di Lucera.
Ricorre per cassazione Gemma per mezzo del proprio difensore denunciando
la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c) per avere il giudice dell’esecuzione
celebrato l’udienza nonostante che l’interessato non fosse stato ritualmente
citato e fosse stata sollevata formale eccezione da parte del difensore. Rileva la
parte che il 5 luglio 2013 il GIP presso il Tribunale di Lucera aveva fissato
udienza camerale per il giorno 25/9/2013 presso l’aula GIP, primo piano, del
Tribunale di Lucera, notificando l’avviso all’interessato.

Medio tempore

il

Tribunale di Lucera era stato soppresso e accorpato al Tribunale di Foggia. Con
decreto del Ministro della Giustizia era stato consentito l’utilizzo dei locali del
Tribunale di Lucera per la trattazione dei processi pendenti, ad eccezione degli
affari penali di cui era stata disposta la trattazione nel palazzo di giustizia di
Foggia. Conseguentemente il Presidente del Tribunale di Foggia aveva modificato
le tabelle di organizzazione dell’ufficio giudiziario assegnando ai magistrati della
sezione GIP – GUP gli affari precedentemente trattati presso il Tribunale di
Lucera, tra cui quello a carico di Gemma Daniele. Questi però non era stato
messo a conoscenza del mutamento del luogo dell’udienza.
Il 25 luglio 2013 il magistrato designato per la trattazione del procedimento,
assente Gemma, disponeva un mero rinvio alla prima udienza utile al 30
novembre 2013. Nessuna comunicazione veniva effettuata a Gemma.
La motivazione addotta dal GIP per respingere l’eccezione difensiva secondo
cui “gli articoli 127 e 666 cod. proc. pen., a differenza dell’articolo 419 cod. proc.
pen., non menzionano il luogo di svolgimento dell’udienza”, era da ritenersi
1

svolgimento dell’udienza e che l’interessato, che non aveva chiesto di essere

erronea dal momento che nel procedimento esecutivo penale devono
considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste
dall’ordinamento per l’imputato nel procedimento di cognizione, in quanto
compatibili. L’onere di indicare il luogo e la data di udienza all’interessato
conseguiva dal fatto che queste indicazioni comparivano sul decreto notificatogli
ed era necessitato dall’obiettiva situazione di incertezza che si era realizzata, in
quanto il Tribunale di Lucera, pur soppresso, continuava ad operare.
Non pertinente appariva il richiamo contenuto nell’ordinanza all’art. 157,
ultimo comma, cod. proc. pen., dal momento che nell’udienza del 25/9/2013 si

era proceduto solo allo smistamento della causa e non vi era stata nessuna
interlocuzione tra le parti e il giudice. Questi non aveva fatto nessuna avviso al
difensore per conto del condannato, né successivamente era stata eseguita
alcuna notifica di copia del verbale al difensore al condannato. La norma
invocata, del resto, consentiva al difensore di dichiarare all’autorità giudiziaria di
non accettare la notificazione, per cui l’omissione dell’avviso aveva impedito
l’esercizio di questa facoltà. Detta norma inoltre, operava solo nel caso in cui
l’imputato non aveva dichiarato o eletto domicilio, e nel caso di specie Gemma
aveva eletto domicilio presso la sua abitazione.
Infine, la parte rileva che, se è vero che la presenza dell’interessato non è
richiesta nel procedimento di esecuzione, è altresì vero che il condannato deve
essere posto in condizione di parteciparvi, tanto è che l’art. 666, comma tre, del
codice di rito impone la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza “alle parti e
ai difensori”. Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha
chiesto il rigetto del ricorso osservando che era onere del difensore di fiducia,
presente all’udienza del 25/9/2013 portare a conoscenza dell’interessato il luogo
di celebrazione dell’udienza successiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, come rilevato dallo stesso Procuratore Generale presso questa
Corte, va respinto, pur dovendosi rettificare la motivazione del giudice
dell’esecuzione contenente principi erronei (l’omessa citazione del condannato
nel giudizio di esecuzione determina una nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett.
c) e art. 179 c.p.p.), a termini dell’articolo 619 c.p.p..
Nella fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato,
in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l’imputato nel procedimento di
cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con
l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato
(Sez. 3, Sentenza n. 14930 del 11/2/2009; Cass. N. 7412 del 2006).
2
,

Da ciò consegue che nel giudizio di esecuzione non trova applicazione la
disposizione di cui all’art. 157, comma 8 bis, se si tratta della prima notificazione
dopo l’instaurazione del giudizio di esecuzione ovvero quella di cui all’art. 161
c.p.p., comma 4, se il condannato non ha dichiarato o eletto domicilio nel
processo di esecuzione.
Nella fattispecie la prima notificazione è stata effettuata direttamente al
condannato ed ha determinato la corretta instaurazione del contraddittorio
processuale. A seguito della soppressione del Tribunale di Lucera, avvenuta per

l’udienza del 25/9/2013 si è tenuta presso l’aula GIP del Tribunale di Foggia. A
questa udienza era presente il difensore di fiducia di Gemma che ha preso
conoscenza del rinvio del procedimento al 30/9/2013 e nulla ha eccepito, con
l’effetto di sanare l’eventuale nullità a regime intermedio. In ogni caso, deve
trovare applicazione analogica, sussistendo

l’eadem ratio,

la disposizione

dell’articolo 420 quater codice procedura penale, secondo cui l’imputato non
presente (contumace nel processo di cognizione) è rappresentato dal suo
difensore. Ne consegue, che nessun ulteriore avviso era dovuto al Gemma, e che
era onere del difensore comunicare all’assistito la nuova data di udienza.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

legge con effetti erga omnes dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,

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