Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31756 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31756 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RIPETTA LUCA N. IL 05/12/1972
avverso la sentenza n. 1321/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.50 Ricorrente RIPETTA Luca

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado, in punto responsabilità,
quanto al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,art. 73, comma 1 e comma 1-bis

sanzionatorio, ridotto in appello ad anni QUATTRO , mesi QUATTRO di
reclusione ed euro 18.000,00 di multa,preso atto della rinunzia a tutti i motivi
d’appello diversi da quelli attinenti alla misura della pena. Lamenta il ricorrente
vizi di inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini generici ed assertivi previa deduzione di censure oggetto di
espressa rinunzia in grado d’appello, come tali improponibili in questa sede e
perchè privo di qualsivoglia contenuto di effettiva e puntuale critica alla decisione
impugnata che peraltro già aveva accolto le doglianze dedotte dall’imputato in
punto pena, prospettandosi peraltro l’inconferenza del l’invocata applicazione
dell’art. 129 codice di rito, a fronte di doppia statuizione conforme di condanna.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

P Q hl

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

d.P.R. n. 309/1990 commesso in Napoli il 12 aprile 2010, con la recidiva ex
art. 99 comma 4 0 cod. pen. ed in parziale riforma in ordine al trattamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA