Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31755 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31755 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SIANO LUIGI N. IL 30/07/1973
avverso la sentenza n. 1828/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.37 Ricorrente SIANO Luigi

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione per tramite del difensore avverso la
sentenza di cui in epigrafe, resa a conferma dell’affermazione di responsabilità
di cui alla sentenza di primo grado con la quale fu dichiarato responsabile del
delitto continuato di cui all’art. 73, commi 1°,3° e 4 0 d.P.R. n. 309/1990, di

stupefacente tipo hashish nonché di gr. 0,2994 di sostanza stupefacente tipo
eroina con la recidiva reiterata nel quinquennio – fatti accertati in Sarno fino al
9 febbraio 2002 – e condannato a pena poi ridotta in grado d’appello,con le già
riconosciute attenuanti generiche. Deduce il ricorrente, in termini generici ed
assertivi, vizi di violazione di legge e vizi motivazionali in punto al diniego
della concessione della speciale attenuante prevista dall’art.73, comma V° d.P.R.
n. 309/1990.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati, attesa la doppia statuizione conforme di
condanna ed il congruo apparato motivazionale integrato di entrambe le
sentenze di merito che fa ineccepibilmente perno sia sul dato ponderale
dell’hashish rinvenuto ( dal quale era possibile estrarre 32,7 dosi medie
giornaliere,da un quantitativo ed ulteriori n. 271 dosi medie giornaliere, dall’altro
rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare ) sia sulla contemporanea
disponibilità di altro tipo di sostanza stupefacente – eroina – verosimilmente
costituente il residuo di un maggior quantitativo già spacciato.
Inoltre va rilevato che , in violazione del precetto dettato dall’art. 591, comma
1, lettera c), codice di rito, i motivi dedotti risultano privi del requisito della
specificità, consistendo nella generica esposizione di doglianze, senza alcun
contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

P Q M

i

illecita detenzione a fini di spaccio di diversi quantitativi di sostanza

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

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