Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31754 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31754 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IOVANE GUGLIELMO N. IL 27/09/1972
avverso la sentenza n. 1396/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.36 Ricorrente IOVANE Guglielmo
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione per tramite del difensore avverso la
sentenza di cui in epigrafe, resa a conferma dell’affermazione di responsabilità
di cui alla sentenza di primo grado con la quale fu dichiarato responsabile del
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di illecita detenzione a fini di
all’interno del garage e suddivisi in quattordici involucri – fatto accertato in Angri
il 10 gennaio 2005 – e condannato a pena poi ridotta in grado d’appello,previo
riconoscimento già in primo grado, della speciale attenuante prevista dall’art. 73,
comma V° d.P.R. n. 309/1990 nonché le attenuanti generiche. Deduce il
ricorrente, in termini generici ed assertivi, vizi di violazione di legge e vizi
motivazionali in punto responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati, attesa la doppia statuizione conforme di
condanna e la congrua motivazione da cui è corredata la sentenza impugnata (
che fa perno, oltreché sul dato ponderale pari a quattordici dosi, sull’assoluto
difetto di prova a dimostrazione dell’addotto status di tossicodipendenza del
prevenuto all’epoca del fatto e tantomeno dell’uso di dosi elevate di cocaina ) e
perché, a’ sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), codice di rito, i motivi dedotti
risultano privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
P Q N1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Co ‘ deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
spaccio di gr. 8,87 lordi di sostanza stupefacente tipo cocaina, occultata