Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31753 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31753 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PREZIOSI SIMONE N. IL 26/06/1985
avverso l’ordinanza n. 1393/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 24/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
je., L
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. hi
C/Ov- L L’o)

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/05/2014

Ritenuto in fatto.

1.11 24 giugno 2013 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le istanze ex
artt. 90 e 94 d.P.R. n. 309 del 1990, avanzate da Simone Preziosi, osservando,
quanto all’istanza avanzata ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, che non era
stata acquisita documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza e che, anzi,
dalle stesse dichiarazioni rese in udienza dall’interessato, emergeva che egli aveva

Ammetteva, invece, Preziosi all’affidamento in prova al servizio sociale, tenuto
conto dell’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, dell’assenza
di procedimenti penali pendenti, dello disponibilità di un’attività lavorativa.
2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Preziosi, il quale lamenta mancanza della violazione in ordine
alla richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena, formulata ai sensi dell’art.
90 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché travisamento del contenuto dell’istanza in
relazione al beneficio previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in realtà mai
sollecitato.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
1.11 provvedimento impugnato si fonda su un’erronea lettura del contenuto
dell’istanza originariamente formulata da Simone Preziosi che ha determinato un
vizio della motivazione, incentrata sull’insussistenza dei presupposti per la
concessione dell’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (in realtà
mai richiesto), e caratterizzato da un assoluto vuoto argomentativo sulla richiesta
formulata ai sensi dell’art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.Non può, d’altra parte, ritenersi che la concessione dell’affidamento in prova
al servizio sociale abbia fatto venire l’interesse alla pronunzia sulla richiesta di
sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990,
indubbiamente più favorevole rispetto alla prima.
3.S’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli
atti per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

ultimato positivamente il percorso terapeutico intrapreso in precedenza.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Napoli.

Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2014.

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