Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31753 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31753 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANTANO ANTONIO N. IL 12/06/1930 parte offesa nel
procedimento
c/
FORNARO FRANCESCO N. IL 23/08/1952
SCHIANO LO MORIELLO CORRADO ANTONIO N. IL 25/07/1947
avverso il decreto n. 4523/2014 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/se»te le conclusioni del PG Dott. E ,
a. rè.
:

Uditi d’

or Avv.;

Data Udienza: 08/07/2015

4896/15 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il GIP di Udine ha disposto l’archiviazione de plano del procedimento a
carico di Fornaro Francesco e altro, originato da denuncia querela di Antonio
Pantano e relativo a controversia sulla dedotta occlusione di una stradina per
accedere a fondo. Secondo il GIP, la pendenza di numerose cause civili e penali tra

esse, rendeva improponibile l’utile esercizio di azione penale idonea a essere
sostenuta da tranquillanti certezze in dibattimento.

2. A mezzo del difensore ricorre Pantano, enunciando motivo di violazione
dell’art. 127 commi 1-3 c.p.p., per aver disatteso senza procedura camerale
partecipata la richiesta di esame di testi specificamente indicati nell’atto di
opposizione, che avrebbero potuto riferire sul prolungato esercizio del suo
passaggio. L’apprezzamento del GIP avrebbe illegittimamente anticipato il confronto
camerale.

3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per il
rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso va rigettato.
In definitiva il ricorrente non contesta il criterio espressamente indicato dal
GIP in astratto (l’impossibilità di definire in termini di certezza il processo, anche al
dibattimento, sulla base di dichiarazioni di soggetti collegati alle parti in causa).
Lamenta il mancato contraddittorio camerale e l’anticipazione quindi illegittima
dell’apprezzamento. Ma qui in definitiva sussiste non un apprezzamento di merito
del GIP sulle singole specifiche persone indicate nell’atto di opposizione, bensì un
apprezzamento ‘di metodo’, che riguarda le caratteristiche in fatto e probatorie del
processo: approccio che, da un lato, non costituisce anticipazione (impropria) di
giudizio sullo specifico apporto dei soggetti indicati nell’atto di opposizione e,
dall’altro, il ricorrente non censura in quanto tale.
Conseguente è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

le parti e l’assenza di testi che non fossero in qualche modo collegati ad una di

4896/15 RG

2

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali. Così deciso in Roma, il 8.7.2015

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