Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31753 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31753 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SALVATORE SILVIO N. IL 15/11/1968
avverso la sentenza n. 3695/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.35 Ricorrente SALVATORE Silvio
Motivi della decisione
Il ricorso come in epigrafe proposto dall’imputato – riconosciuto dal Tribunale
di Asti responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7 0 cod.
strada. commessa in Villanova d’Asti il 14 giugno 2008, con sentenza in data 29
emessa il 10 novembre 2011 con la quale, in parziale riforma, si è proceduto alla
mera riduzione del trattamento sanzionatorio – risulta privo del requisito della
specificità e quindi va giudicato inammissibile. Il ricorrente si limita invero a
dedurre generiche censure in relazione ad insussistenti vizi motivazionali in
punto responsabilità ed in ordine al diniego delle attenuanti generiche. A tale
riguardo il Giudice di prime cure aveva già adeguatamente motivato rimarcando
il negativo comportamento ostativo, tenuto dal prevenuto prima, dopo e durante
il processo oltreché i recenti precedenti penali specifici. Detta ineccepibile e
specifica motivazione veniva peraltro recepita e confermata dalla sentenza
d’appello impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
ottobre 2009 confermata sul punto dalla Corte d’appello di Torino con sentenza