Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31751 del 09/05/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31751 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAGANELLI VITTORIA N. IL 12/03/1946
avverso l’ordinanza n. 2173/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
(_,C12lette/seatite le conclusioni del PG Dott. 67-
Uditi difensor Avv.;
c-2-e–4-to
(AI
Data Udienza: 09/05/2014
Ritenuto in fatto.
1.11 9 luglio 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bologna disponeva nei
confronti di Vittoria Zaganelli la detenzione domiciliare ex art. art. 47 ter, comma 1
ter, 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche, mentre rigettava le ulteriori istanze di
differimento della pena.
2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il
provvedimento impugnato, pur dando atto del peggioramento delle condizioni di
salute della donna, non ha in alcun modo spiegato le ragioni poste a base del
diniego delle altre istanze da lei presentate.
Osserva in diritto.
Il ricorso è fondato.
1.L’ordinanza impugnata è caratterizzata da un’intrinseca aporia logica. Infatti,
dopo avere dato atto della gravità delle condizioni di salute della detenuta, del loro
peggioramento, della concessione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del
differimento dell’esecuzione della pena in ragione della grave infermità della
condannata, della natura datata dei precedenti penali, non illustra le specifiche
ragioni ostative al differimento dell’esecuzione della pena.
2.Un ulteriore aspetto di illogicità
è ravvisabile anche nel passaggio
argomentativo in cui, pur dandosi atto dell’assenza di pericolo di reiterazione di
condotte criminose – desumibile anche dal rinvio ricettizio all’ordinanza del 29
novembre 2012 – afferma apoditticamente la maggiore idoneità della detenzione
domiciliare.
3.Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il
rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Bologna.
Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2014.
difensore di fiducia, Vittoria Zaganelli, la quale lamenta mancanza,