Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31751 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31751 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GRASSANO ROBERTO N. IL 03/11/1942
avverso la sentenza n. 3554/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.33 Ricorrente GRASSANO Roberto
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2° lett.c), 2 – bis
cod.
strada, commesso in Alessandria il 7 settembre 2008 con doppia pronunzia
conforme di condanna – ha interposto ricorso per cassazione per tramite del
ed all’affermazione di penale responsabilità.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché
manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di condanna di primo
grado, ha adeguatamente ed esaustivamente motivato, in sintonia con
l’insegnamento di questa Corte di legittimità, in ordine all’affermazione della
penale responsabilità del prevenuto, nei cui confronti fu accertato un tasso
alcoolemico pari a 3,00 gr./I. ( e quindi elevatissimo ) tanto da aver cagionato
un incidente stradale consistito in nell’inopinata collisione con un autocarro in
sosta, come emerge dagli atti utilizzabili per il rito abbreviato prescelto
dall’imputato, non altrimenti spiegabile, secondo la logica e le incontestabili
massime di comune esperienza. Egualmente inammissibile per assoluta
genericità l’ulteriore censura dedotta circa ”
la mancanza di taratura
dell’apparecchio utilizzato “.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma stimata in euro 1.000,00, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a favore della cassa
delle ammende della somma.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
difensore, deducendo vizi di violazione di legge in punto alla ritenuta aggravante