Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31750 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31750 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EDAFE FEITH EHI N. IL 10/06/1980
avverso la sentenza n. 3235/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.32 Ricorrente EDAFE FEITH EHI

Motivi della decisione

L’imputata ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe ( resa dalla Corte d’appello di Torino, a conferma di

in ordine alla ritenuta correità di essa nel delitto di cui agli artt.110 cod. pen.,
73 commi 1° e 1-bis lett.a) d.P.R. n. 309/1990,di detenzione illecita a fini di
spaccio in concorso con Omidele Boris, di 20 ovuli di sostanza stupefacente tipo
cocaina per un peso complessivo lordo di gr. 303,36; fatto commesso il 5
agosto 2010.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché

manifestamente infondato e perchè proposto per motivi non consentiti in sede di
legittimità, intendendo la ricorrente surrettiziamente prospettare sub specie dei
dedotti vizi della motivazione ( invero insussistenti ), una lettura alternativa
dell’apprezzamento delle risultanze di puro fatto ed in particolare della
valutazione critica, organicamente strutturata, del complesso degli indizi raccolti
a suffragio dell’accusa. Ha a tale scopo rimarcato la Corte distrettuale che la
ricorrente possedeva la chiave dell’alloggio ove aveva ospitato il correo, con lo
stesso condividendo il luogo di custodia del bilancino e di occultamento dello
stupefacente che la donna, dopo una prima incertezza, indicava agli agenti di
P.G. trovarsi all’interno della lavatrice di guisa da aver determinato, ben al di là
della mera connivenza, l’affidamento nell’Omidele circa la sicurezza del luogo
all’uopo prescelto. La Corte d’appello ha invero posto a base del proprio
convincimento un congruo apparato argomentativo alla cui stregua doveva
ritenersi dimostrata la sussistenza di una condotta consapevolmente
agevolatrice e rafforzativa della illecita detenzione dello stupefacente, attuata
dalla ricorrente.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, degricorrente stesso, (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000 ).

P Q N1

3A

quella di primo grado in punto responsabilità),Iamentando vizi di motivazionali

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

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