Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3175 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3175 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CURCIO TEODORO N. IL 23/01/1979
avverso la sentenza n. 10867/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte c vile, Avv
..,
Udit i difenso A’vv.

/

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Sarra Fabio che ha precisato che l’imputato ha ricevuto
l’avviso per l’udienza odierna e che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in
data 30.11.2012 di conferma della decisione del Tribunale di Avellino del
19.12.2007, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 648 CP per
ricettazione di assegni bancari provento di furto in danno di Marena Maria; fatti del
09.02.2004;

2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 649 CPP per avere
la sentenza ignorato il motivo di appello con il quale si deduceva che, per gli stessi
fatti, il Curcio era stato già giudicato con Sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 CPP
nel procedimento N. R.G. 1857/04;
2.2)-Violazione dell’art. 81 cpv CP per avere la sentenza impugnata omesso di
applicare la continuazione tra il presente reato e quello giudicato nel processo n.
1857/04 , sopra menzionato;
2.3)-Nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo: -al trattamento
sanzionatorio -al diniego delle attenuanti generiche -al diniego dell’attenuante ex
art. 648/co.2 CP;
2.4)-Violazione di legge per omessa applicazione della prescrizione;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato .
3.1)-11 ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicchè non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità del Curcio in ordine alla ricettazione ascritta, richiamando le
argomentazioni del Tribunale e sottolineando :
-che la teste Rungi Adele aveva dichiarato di avere rieéVuto dal Curio l’assegno
risultato provento di furto in danno di Marena Maria ;
-che tale circostanza era stata confermata dal rinvenimento nella camera da letto dello
stesso Curcio anche degli altri assegni rubati alla predetta persona offesa Marena;

1

CURCIO TEODORO

-Si tratta di una motivazione esente da illogicità ed aderente al principio per il quale in
tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita
provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di
fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di
assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in
possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi
delegata. Cassazione penale, sez. Il, 09/06/2006, n. 22555
Quanto ai motivi sulla violazione dell’art. 649 CPP e sulla mancata applicazione della
continuazione con i reati di cui ad altra sentenza , l’omessa motivazione della Corte di
appello non può dare luogo alla dedotta nullità atteso che per l’appello, come per ogni
altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett.
c) del codice di rito comporta la inammissibilità déll’impugnazione in caso di genericità
dei relativi motivi.
Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende
devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento
alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso
dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il
giudice del gravame. Cassazione penale. sez. VI, 06 febbraio 2003, n. 13261
Nella fattispecie, i motivi di appello si limitavano a chiedere l’applicazione dell’art.
649 CPP ovvero dell’art. 81 CP senza indicare le ragioni per le quali si doveva
ritenere sugsistente il “ne bis in idem” ovvero la continuazione, omettendosi di
dimostrare la perfetta sovrapponibifità dei fatti oggetto del doppio giudizio, quanto alla
prima ipotesi, nonchè l’esistenza dell’unicità del disegno criminoso, quanto alla
seconda ipotesi.
Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello
l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante,
dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente
infondati o altrimenti inammissibili — come nella specie —
Cassazione penale, sez. III, 01/02/2002, n. 10156
Il ricorso è totalmente infondato anche riguardo al trattamento sanzionatorio e alle
attenuanti negate:
-atteso che quanto alla pena irrogata è sufficiente la motivazione in atti con il richiamo
alla gravità del fatto ed ai criteri di cui all’art. 133 CP;
-atteso che l’attenuante ex art. 648 cpv CP risulta correttamente negata con
motivazione conforme al principio per il quale l’ipotesi della particolare tenuità del
fatto, di cui all’art. 648 c.p., comma 2, deve essere esclusa nel caso di ricettazione di
moduli di assegni, essendo questa strumentale al conseguimento di più consistenti

2

-che il Curcio aveva ricevuto tali assegni dalla madre Cacciutto , che aveva frequentato
la casa della Marena ,
-che, invero, nella stessa sentenza la madre dell”odierno ricorrente : Cacciutto Carmela
era stata riconosciuta colpevole del reato di furto del blocchetto di assegni, sicchè
risultava evidente la consapevolezza nell’imputato in ordine alla loro provenienza
furtiva.

profitti da ottenere tramite la consumazione di altri reati. Cassazione penale, sez. II,
01/03/2011, n. 9902
-atteso che le attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado (vedi sent. di
appello, pag. 6).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di £.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 27 novembre 2013

Il reato risulta commesso in epoca immediatamente anteriore al 09.02.2004, sicchè,
applicando il termine di anni 10, di cui all’art. 157 CP ex novella del 2005, la
prescrizione non è ancora maturata.

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