Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31749 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31749 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PRIETH OTTO HEIRICH N. IL 23/09/1971
avverso la sentenza n. 63/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 26/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.25 Ricorrente PRIETH Otto Heìnrich
Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto dall’imputato –
dichiarato
responsabile, con doppia statuizione conforme, in entrambi i gradi del giudizio di
merito,det delitto di cui all’art. 189, comma 6° cod. strada commesso in
3.420,00 di multa in sostituzione di mesi TRE di reclusione – è basato su motivi
manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità; donde
l’inammissibilità.
Esso enuncia
vizi di violazione di legge e di
manifesta illogicità della
motivazione, in punto responsabilità,solamente apparenti, intendendo in realtà il
ricorrente contestare la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l’apprezzamento del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza dei giudici di merito, che hanno, al contrario, proceduto ad
una corretta applicazione della legge penale, fornendo, del raggiunto
convincimento, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Ciò va sottolineato
con specifico riferimento all’accertata condotta dell’imputato che alla guida del
fuoristrada, investì Pircher Andreas, urtandolo alla schiena e facendolo cadere
prima sulla parte anteriore del veicolo e poi sull’asfalto, al fine di
sorpassare,colto dall’impazienza, il gregge di pecore condotto dalla persona
offesa unitamente al fratello e che ostruiva l’intera carreggiata particolarmente
stretta della strada forestale percorsa. Ed hanno in particolare i Giudici d’appello
confutato, con argomentazioni ineccepibili, la tesi difensiva del difetto di dolo sul
rilievo che l’imputato, attesa la descritta dinamica del fatto, ebbe diretta
contezza di aver mito la vittima, commettendo quindi a( il delitto di fuga,
ascrittogli quantomeno a titolo di dolo eventuale. Con motivazione del pari
perspicua ed appropriata la Corte distrettuale ha poi ribadito la congruità della
pena inflitta ed il diniego delle attenuanti generiche in presenza dei precedenti
penali dell’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
i
Silandro ( BZ) il 30 settembre 2007 e per l’effetto condannato alla pena di euro
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.