Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31746 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31746 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CINQUEMANI GIOACCHINO N. IL 19/08/1960
avverso la sentenza n. 1989/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.16 Ricorrente CINQUEMANI Gioacchino

Motivi della decisione

Preliminarmente deve farsi luogo al rigetto dell’istanza di rinvio
dell’odierna udienza, proposta dal difensore in data 4 dicembre 2012, tanto

segg. del codice di rito ( c.d. non partecipato ) nel quale non è invero
prevista la presenza dei difensori delle parti.
Ciò premesso, osserva il Collegio che ,contro la sentenza indicata in
epigrafe,resa a conferma di quella di condanna di primo grado, l’imputato giudicato responsabile, con doppia statuizione conforme, dei seguenti reati di cui
agli artt.:
1.

73, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990 ( detenzione a fini di spaccio di
stupefacenti),

2.

2 e 7 L. n. 895/1967 ( detenzione illegale di arma comune da sparo );
3. 23, comma 3 0 L. n. 110 /1975 ( detenzione di arma clandestina );
4.

648 ( ricettazione della suddetta arma );

5.

697 cod. pen. (detenzione illegale di munizioni);

fatti commessi in Castrofilippo il 23 febbraio 2010 – ha interposto ricorso per
cassazione, per tramite dei difensori, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché basato
su motivi privi del requisito della specificità, non consentiti nel giudizio di
legittimità e comunque manifestamente infondati.
Con le doglianze dedotte in punto alla penale responsabilità del prevenuto in
ordine a tutti

i delitti ascrittigli, i difensori, mediante la prospettazione

meramente apparente di vizi

di violazione della legge penale e di vizi

motivazionali, intendono in realtà indurre questa Corte ad una non consentita
lettura alternativa delle emergenze di puro fatto cosiccome apprezzate e
congruamente valutate da entrambi i giudici di merito. La Corte d’appello di
Palermo ha invero ritenuto,con argomentazioni immuni da qualsivoglia illogicità
ed assolutamente coerenti con le risultanze probatorie acquisite, la sussistenza
della penale responsabilità del Cinquemani in ordine a detti delitti,evidenziando
in sintesi che:
• le foglie e le infiorescenze rivenute nel casolare – per un peso complessivo
di quasi cinque chilogrammi – presentavano diversamente dai semi di
cannabis indica

pur utilizzabili per la semina, una concentrazione del

i

non rilevando nel presente procedimento camerale disciplinato dagli artt. 611 e

principio attivo: Delta-9-THC pari al 3,8% e quindi a gr. 192,625, dai
quali erano estraibili n. 7.705 dosi medie singole droganti;

l’imputato era il detentore delle foglie di cannabis rinvenute ( al pari dei
circa 500 grammi dei semi contenuti in tre sacchetti debitamente occultati
per impedirne l’individuazione ) in un casolare abbandonato situato su di
un appezzamento di terreno limitrofo alla sua proprietà la cui recinzione
presentava un varco di discontinuità onde consentire l’accesso al terreno
sutquale insisteva detto casolare: il tutto ad esclusione che l’immobile

ne avesse il possesso ed il controllo, al pari del terreno circostante;

la perizia balistica eseguita sul fucile cal.9 Flobert Start – risultato
perfettamente efficiente – ( del pari rinvenuto nel casolare rurale ) aveva
dimostrato l’avvenuta abrasione per tramite di uno strumento a punta,
del numero di matricola dell’arma comune da sparo, di guisa da
risultarne impossibile la ricostruzione anche a mezzo di reagenti chimici;
ciò ovviamente al fine di impedire di risalirne alla provenienza tant’è vero
che essa non fu inclusa nell’elenco delle altre armi, regolarmente
denunziate.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.

fosse accessibile a chiunque ed a conferma che invece il solo imputato

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