Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31746 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31746 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONTICELLI MIRKO N. IL 21/07/1986
avverso l’ordinanza n. 1588/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 01/07/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ponticelli Mirko propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza
del tribunale della libertà di Napoli del 23 febbraio 2015 – con la quale è
stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip – nella

divieto di bis in idem in relazione ad una precedente condanna riportata
dallo stesso indagato per il reato di cui all’articolo 416 bis, asseritamente
ricadente nello stesso arco temporale; precisa il ricorrente di essere
stato condannato con sentenza del Gup di Napoli del 6 marzo 2013 per i
reati di cui agli articoli 416 bis e 629 del codice penale, con condotta
perdurante dal 2010, cessata alla data di emissione della sentenza e cioè
il 6 marzo 2013. Poiché le nuove dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, poste a base del nuovo ordine custodiale oggi in esame,
vengono rese nel dicembre 2012 e nel gennaio 2013, devono essere per
forza riferibili a fatti ricadenti nell’arco temporale rientrante nella
precedente contestazione, in quanto certamente anteriori alla data della
sentenza (6 marzo 2013), non potendo i collaboratori riferire in merito a
circostanze future rispetto al momento delle loro propalazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; alla pagina nove dell’ordinanza si dice che il
pubblico ministero ha optato (nel presente procedimento, a quanto è
dato comprendere) per una contestazione chiusa anziché aperta,
individuando il momento iniziale con la redazione della lista e quello
finale con la data del deposito dell’informativa finale redatta dalla polizia
giudiziaria, ma la questione cui non si da risposta (oggetto del motivo di
riesame e puntualmente riportata dal tribunale) è perché il tribunale ha
ritenuto sussistente il vincolo associativo per il periodo successivo alle
dichiarazioni dei collaboratori, dal momento che per il periodo
precedente vi sarebbe “copertura” da parte della sentenza del GUP del 6
marzo 2013, con divieto di bis in idem.
2. A fronte della specifica contestazione difensiva, il tribunale nulla
dice in relazione al divieto di bis in idem con riferimento al periodo che
1

parte in cui nulla dice in ordine alla prospettazione difensiva afferente il

va dalla contestazione nell’attuale procedimento (settembre 2012) fino al
6 marzo 2013, data in cui si “chiude” la contestazione del precedente
processo per effetto della sentenza del GUP (che risulta passata in
giudicato per effetto di declaratoria di inammissibilità da parte di questa
Corte nel mese di maggio del 2015). Trattasi di vuoto motivazionale
rilevante, atteso che i collaboratori (per quanto riferito dalla difesa e non
smentito nell’ordinanza impugnata), sono stati sentiti in un periodo
anteriore al 6 marzo e dunque non si spiega come possano riferirsi a fatti

2014, data finale risultante dalla contestazione chiusa del pubblico
ministero). Del pari irrilevante si manifesta la considerazione di pagina 9,
ultima parte del secondo capoverso, laddove si afferma che la condotta
partecipativa dell’imputato è sicuramente successiva alla data del suo
arresto (4.06.2012), perché nuovamente si ricade nel periodo oggetto di
doglianza, asseritamente coperto dal divieto di bis in idem (fino al
6.03.2013), su cui il tribunale non ha fornito adeguata risposta.
3. E’ possibile che sussistano altri elementi concreti da cui desumere
la permanenza della condotta associativa anche per il periodo successivo
al 6 marzo 2013 e fino al settembre 2014, tra cui l’eventuale mancanza
di atti concreti di dissociazione, elementi che però non risultano
valorizzati dal tribunale e su cui questa Corte, trattandosi di valutazioni
di merito, non può certo pronunciarsi (non essendovi, peraltro, atti
rilevanti in tal senso nel fascicolo processuale qui pervenuto).
4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con rinvio per nuovo
esame e con integrale trasmissione degli atti al tribunale di Napoli,
sezione per il riesame delle misure coercitive, il quale avrà cura di
integrare la motivazione con riferimento ai motivi ed agli elementi
concreti da cui desumere che l’indagato risulta affiliato anche per il
periodo successivo al 6 marzo 2003, data della sentenza di condanna
del GUP per il reato associativo, oggi passata in giudicato (ovvero
perché non vi sia sovrapposizione tra le contestazioni nel presente
procedimento e in quello conclusosi con la già richiamata sentenza
del GUP del 6 marzo 2013).
5. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

p.q.m.

2

successivi (relativi al perdurare del vincolo associativo fino al settembre

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con
integrale trasmissione degli atti, al tribunale di Napoli, sezione per il
riesame delle misure coercitive.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.

Così deciso il 1/07/2015

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