Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31745 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31745 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GITANO ANGELO N. IL 20/08/1957
avverso la sentenza n. 3507/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/12/2012
n.4 Ricorrente GITANO Angelo
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado, in punto responsabilità
quanto al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso in Somma
sanzionatorio, ridotto in appello ad UN anno , mesi SEI di reclusione ed euro
3.000,00 di multa,preso atto della rinunzia a tutti i motivi d’appello diversi da
quelli attinenti alla misura della pena. Lamenta il ricorrente vizi di violazione di
legge e vizi motivazionali in ordine alla qualificazione giuridica del delitto
ascrittogli.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini generici ed assertivi previa deduzione di censure oggetto di
espressa rinunzia in grado d’appello, come tali improponibili in questa sede e
perchè privo di qualsivoglia contenuto di effettiva e puntuale critica alla decisione
impugnata che peraltro già aveva accolto le doglianze dedotte dall’imputato in
punto pena.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
P Q NI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 dicembre 2012.
Vesuviana il 28 settembre 2007 ed in parziale riforma in ordine al trattamento