Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31745 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31745 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINCIONE ANTONIO N. IL 09/09/1985
avverso l’ordinanza n. 1208/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
10/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor A

Data Udienza: 01/07/2015

P,

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Mincione Antonio propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza

del tribunale del riesame di Napoli del 10 marzo 2015 con la quale è
stata confermata l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in

2.

A sostegno del ricorso deduce, con un primo motivo, violazione di

legge e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 192, commi 2 e
3, del codice di procedura penale, ritenendo insussistente il riscontro
incrociato; nello sviluppo del motivo afferma che il secondo gruppo di
collaboratori (2014) con cui si cerca di integrare le dichiarazioni rese dal
primo gruppo di collaboratori nel 2012, sarebbero contraddistinte da
genericità, incoerenza e non convergenza; prosegue, poi, attraverso la
riproduzione di stralci delle predette dichiarazioni, ritenendo che non vi
sia convergenza in ordine ai fatti materiali oggetto delle narrazioni.
Infine, in materia di esigenze cautelari, riporta la massima della suprema
corte numero 40.520 del 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente inammissibile perché assolutamente
generico, specie laddove contesta le esigenze cautelari senza indicare i
vizi in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata e limitandosi ad un
generico richiamo alla massima di una sentenza di questa corte. Per
altro verso, il ricorso è inammissibile laddove prima di tutto contesta
l’esistenza di riscontri incrociati, che invece sono palesemente esistenti.
2. In secondo luogo, il ricorso è non consentito nella misura in cui
pretende di rivalutare i gravi indizi di colpevolezza attraverso la
riproduzione di meri stralci di prova, interpretati secondo la più
favorevole prospettiva difensiva, senza che dal provvedimento
impugnato emergano vizi di illogicità manifesta.
3. Il ricorrente, peraltro, dimostra di non tenere in considerazione la
giurisprudenza di questa corte sia con riferimento alla rilevanza dei
riscontri incrociati, sia laddove omette di considerare che i riscontri non

1

carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli il 15 gennaio 2015.

devono essere relativi a singoli specifici episodi, ma al reato contestato,
di modo che le dichiarazioni sono convergenti non solo nella misura in
cui parlano dello stesso fatto storico, ma anche laddove, parlando di
episodi diversi, facciano concordemente emergere la partecipazione del
Mincione all’associazione criminale.
4. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata risulta correttamente
motivata, senza l’emergenza di vizi logici manifesti e, dunque, senza
che possa trovare spazio in sede di legittimità una lettura alternativa,

disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del
provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di
legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente
carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica
valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione degli atti processuali (Cass. S.U., Sent.n.16 del 19
giugno 1996, Di Francesco, Rv.205620).
5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
6. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen..
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
Così deciso il 1/07/2015

parziale e frammentaria delle prove; tanto più che ai sensi del

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