Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31744 del 14/07/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31744 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RADUNANZA MICHELE ( RINUNCIANTE) N. IL30/07/1981
avverso la sentenza n. 11926/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r~le CcJc._02 . 1
che ha concluso per 2.2.2.14
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
1240
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Data Udienza: 14/07/2014
5–«.
4
Considerato in fatto e in diritto
Avverso la sentenza 13/03/2013 pronunciata dalla Corte di Appello di
Napoli ha proposto ricorso Radunanza Michele, il quale a mezzo del suo
difensore di fiducia avv. Antonio Ammendola ha fatto pervenire
rinuncia alla impugnazione con conseguente declaratoria di irrevocabilità
della sentenza, rinunciando altresì espressamente agli avvisi e ai termini.
Pertanto, ai sensi dell’art. 591 lett. d) c.p.p., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a
favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di
colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n.
186/2000).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 500,00 (curo cinquecento) a favore della cassa delle ammende.
Roma 14/07/2014
successivamente in data 10/07/2014 una dichiarazione da lui sottoscritta di