Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31744 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31744 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CO VELLO MARIO N. IL 03/10/1965
avverso la sentenza n. 1281/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.1 ricorrente COVELLO Mario

Motivi della decisione

L’imputato propone ricorso per cassazione, per tramite dei difensori, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, resa dalla Corte d’appello di Bologna a conferma di
quella emessa il 23 luglio 2010 dal Tribunale di Modena che lo dichiarò
colpevole di entrambi i delitti di cui agli artt.110,81 cpv.cod. pen., 73, comma

ed in Milano, dal 30 giugno al 12 ottobre 2007 ed in Modena dal maggio al
novembre 2007, condannandolo, previa unificazione degli addebiti sotto il vincolo
della continuazione, alla pena di anni SETTE di reclusione ed euro 30.000,00 di
multa.
Denunzia il ricorrente vizi di manifesta illogicità della motivazione in punto
responsabilità ed in punto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
e della speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990.
Giudica il Collegio il ricorso inammissibile,

ex art. 606, comma 3,

cod.proc.pen., in quanto manifestamente infondato ed in quanto proposto per
motivi non consentiti in sede di legittimità. Intende in verità il ricorrente,
mediante la rappresentazione meramente apparente dei dedotti vizi, indurre
questa Corte ad una ” lettura

alternativa “, in conformità alle divergenti

prospettazioni difensive, del contenuto delle conversazioni

telefoniche

intercettate, la cui interpretazione ed il cui apprezzamento critico costituiscono
questione di fatto, rimessi alli esclusiva valutazione del giudice di merito,
restando come tali sottratti al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di
specie, risultino motivati in conformità ai criteri della logica e delle massime di
esperienza ( cfr. ex multis: Sez. 6 n.35680/2005; Sez. 6 n.15396/2007; Sez. 6
n.17619/2008). Invero la Corte distrettuale, del tutto legittimamente, ha
posto a base della sentenza impugnata, siffatte risultanze ( oggetto di analitica
riscrittura, quanto alle più salienti, nel corpo della motivazione della sentenza di
primo grado richiamata da quella impugnata ) – sulla quali è fondata
l’affermazione di colpevolezza dell’ imputato quanto al delitto sub capo n. 2 nell’ineccepibile sintetico, rilievo critico che le telefonate, intercettate
immediatamente prima e dopo l’operazione illecita posta in atto nella notte tra il
30 giugno ed il primo luglio 2007, avevano dimostrato il pieno coinvolgimento
dell’imputato che aveva inviato il figlio da Lucca ( ove risiedeva ) a Modena,
accompagnato da tal Vincenzo con la propria autovettura Mercedes poi usata
per il viaggio a Milano ove si perfezionò l’incontro con il correo Carminati,
appartenente al gruppo degli abituali fornitori di cocaina del Santoro che agivano
con la mediazione di Rappazzi. Ora la Corte distrettuale ha sottolineato

in

10 d.P.R. n. 309/1990 ( capi n. 2 e n. 19),rispettivamente commessi in Modena

particolare la indubbia inequivocità della telefonata compiuta dal Covello con cui
questi, durante in viaggio di ritorno del figlio da Milano, ebbe ad informarsi dal
correo Santoro ” se i ragazzi fossero stati accontentati ” ,

ricevendo

dall’interlocutore conferma che si era proceduto in tal senso. Per quanto attiene
all’altra imputazione di cui al capo n. 19, di cessione di un quantitativo non
accertato di cocaina dal Santoro al Covello, la Corte distrettuale ha egualmente
sottolineato, in termini congrui ed esaustivi, il contenuto a sostegno dell’accusa,
delle quattro conversazioni intercettate ed in particolar modo di quella in cui il

fatto che i ” ragazzi ” (ovvero i corrieri) si fossero ” rubati ”

circa 20 gr di

cocaina ( pari ad un controvalore di mille euro ) Ed ha logicamente rimarcato
l’assoluta inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbe ”
rimesso ” la somma di mille euro in occasione della ristrutturazione di un primo
bagno per poi recuperarla eseguendo un’ulteriore ristrutturazione,in ragione del
fatto, acclarato dagli inquirenti, che la ditta dell’imputato era inoperante ed
aveva un solo dipendente in persona del figlio. La manifesta infondatezza delle
ulteriori censure è infine ineccepibilmente evidenziata nella motivazione
della sentenza impugnata laddove si è esclusa la qualificazione del fatto in
termini di ” lieve entità ” con riferimento al coinvolgimento dell’imputato
nell’acquisizione di oltre un chilogrammo di cocaina attuata peraltro con modalità
ex se di rilevante gravità avuto riguardo ai mezzi impiegati ed all’esecuzione del
traffico della sostanza stupefacente, trasportata con automobili veloci da Milano
a Modena ed in Toscana con destinazione allo spaccio capillare. La intensa
capacità a delinquere desunta dai numerosi, gravi ed anche specifici precedenti
penali riportati dall’imputato è stata giudicata ineccepibilmente ostativa sia al
riconoscimento delle attenuanti generiche sia ad una qualsivoglia riduzione
della pena.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

F’ 4:;2
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Covello, parlando al telefono con Santoro ( il venditore), ebbe a lamentarsi del

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