Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31742 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31742 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARATI MICHAEL N. IL 25/11/1986
avverso la sentenza n. 136/2013 TRIBUNALE di LECCO, del
09/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P( fr– R 6A E 7-4
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv Uditi difensor Avv. 793 AAic

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. r–A-gre< 22-o h R lq 1.47,27 4 ebt e Data Udienza: 06/06/2014 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 09.07.2013 il Tribunale di Lecco, in composizione monocratica, dichiarava Michael Parati colpevole del reato di cui all'art. 651 Cod. pen. perché, richiesto da pubblico ufficiale, si era rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale, fatto commesso il 20.12.2008, così condannandolo alla pena di Euro 200- di ammenda.Rilevava detto giudice come il Parati fosse stato identificato dagli agenti autorizzata cui era stato chiesto, dopo che un monumento era stato coperto con striscioni, di fornire i propri documenti, senza che a ciò fosse ottemperato.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : a) il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ex art. 4 TULPS, essendovi stato il rifiuto di esibire i documenti; b) il reato era comunque estinto per prescrizione.Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato nel suo primo motivo di doglianza, di tal che non può pervenirsi a decisione conforme alla principale richiesta del ricorrente. Peraltro questa Corte deve prendere atto che il reato è estinto per prescrizione, essendo quindi fondato il motivo subordinato.2. Trattasi invero di contravvenzione punita con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda e quindi estinguibile per prescrizione, ai sensi dell'art. 157 Cod. pen., in anni 4, termine nella fattispecie prolungabile di un quarto, e quindi ad anni 5, per le compiute interruzioni. Tale termine non può poi essere prolungato, per le intervenute sospensioni subite dal processo, in quanto non ascrivibili alla difesa (vedi in atti), di tal che la prescrizione, che decorre dal 20.12.2008, giorno del fatto, si è maturata alla scadenza dei cinque anni, e cioè alla data del 20.12.2013.Ciò posto, risulta pure evidente che -in presenza di certa causa di estinzionenon sussistono nella concreta fattispecie elementi in fatto o diritto che impongano, ex art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., esito più favorevole per l'imputato e che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, dovrebbero essere di immediata rilevabilità (dovendo appartenere alla categoria della constatazione ictu ocu/i e non dell'apprezzamento).- 1 Crepaldi, Attanasio e Spada come uno dei partecipanti ad una manifestazione non Il fatto storico, come ricostruito nell'impugnata sentenza, è in sé del tutto certo. Né può ritenersi, come richiede il ricorrente, integrare il fatto stesso la diversa contravvenzione di cui all'art. 4 R.D. n. 773/1931 che presuppone una previa intimazione da parte dell'autorità di P.S., un termine di adempimento ed una condizione soggettiva (essere persona pericolosa o sospetta) che in atti non risulta rivestisse, all'epoca, l'imputato. Peraltro, sicuramente il ricorrente non può avere interesse, giuridicamente inteso, ad invocare reato che prevede sanzione più grave (essendo punito il cit. art. 4, ex art. 221 TULPS, con l'arresto fino a due mesi) In definitiva, in mancanza di elementi evidenti di innocenza rilevabili ictu ocu/i, non può essere superato l'inevitabile esito estintivo.3. Tanto rilevato, devesi dunque annullare senza rinvio l'impugnata sentenza, nei confronti del ricorrente Michael Parati, per estinzione per prescrizione del reato a lui ascritto.P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Così deciso in Roma il 06 Giugno 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente rispetto a quella prevista dall'art. 651 Cod. pen. (arresto fino ad un mese).-

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