Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31741 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31741 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Neri Aristide, nato a Palermo il 25/07/1979
avverso l’ordinanza emessa il 03/04/2015 dal Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Maria Teresa Nascè, la quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO
1. Il 03/04/2015, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta
formulata ex art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse di Aristide Neri avverso
un’ordinanza emessa dal Gip dello stesso Tribunale in data 16/03/2015, in forza
della quale il Neri era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in
carcere per reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, cod. pen., 81

Data Udienza: 23/06/2015

cpv., 56, 629, comma 2, cod. pen. e 7 d.l. n. 152/1991; nella motivazione del
provvedimento di rigetto, il Tribunale segnalava comunque che il ruolo del Neri
all’interno del presunto sodalizio mafioso cui gli si addebitava di appartenere
(l’organizzazione criminale denominata “Cosa nostra”) non poteva intendersi
direttivo, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 416-bis.
L’ordinanza del Tribunale del riesame evidenziava che le indagini svolte,
anche sulla base degli esiti di giudizi già celebrati in precedenza e delle correlate
sentenze irrevocabili di condanna, riguardavano le attività della consorteria

tentata estorsione aggravata di cui al capo D) – in ipotesi commesso in danno
dei titolari della Palermo Discounts s.r.l. – era già intervenuta condanna in primo
grado nei confronti degli esecutori materiali (Francesco Antonino Ciaramitaro,
Giosuè Cucca, Alessandro Badami). Il coinvolgimento del Neri nei fatti de
quibus emergeva da intercettazioni ambientali e telefoniche, svolte durante le
trattative che il sodalizio aveva intrapreso, sino al fermo dei tre soggetti sopra
ricordati, al fine di piegare le vittime alla pretesa estorsiva: in particolare, vi
erano stati incontri riservati tra i fermati e lo stesso Neri (nonché Giovanni
Ippolito), spesso all’interno di un cantiere edile (dove il Neri e l’Ippolito
lavoravano) ovvero presso un salone da barba, in occasione dei quali il
Ciaramitaro e gli altri informavano i suddetti Neri ed Ippolito delle iniziative
adottate, come pure dei comportamenti assunti dalle persone offese, anche in
ordine alla segnalazione alle forze dell’ordine dei danneggiamenti subiti. Dai
colloqui in questione risultava altresì che ad interessarsi per indurre gli Alioto titolari della Palermo Discounts – a soddisfare le richieste economiche era stato,
con funzione di intermediario, il proprietario dell’immobile dove aveva sede la
ditta, Salvatore Puccio (questi aveva, in seguito, confermato agli inquirenti di
essersi incontrato con il Ciaramitaro).
Dalle stesse conversazioni si apprendeva quindi l’interesse del Neri e
dell’Ippolito in una serie ulteriore di iniziative economiche in corso nel territorio,
nell’ambito delle quali gli indagati manifestavano una obiettiva capacità di
intimidazione, dimostrando comunque di dover rispettare i limiti territoriali di
riferimento e le direttive provenienti da soggetti in posizione sovraordinata: ciò,
in particolare, in relazione ad attività di “recupero crediti” paventate anche
attraverso il ricorso alla violenza fisica. In occasione di colloqui intercettati in
ambientale all’interno delle vetture in uso al Neri ed all’Ippolito si registrava
anche l’interesse dei medesimi verso le divisioni territoriali e le articolazioni dei
vari clan, con le rispettive implicazioni economiche.
L’indagato aveva poi intrattenuto rapporti sia con Francesco Lo Gerfo, capo
mandamento della cosca nella zona di Misilnneri, nonché con Giuseppe Vasta,

2

mafiosa nei territori di Misilmeri e Belmonte Mezzagno, e che per il reato di

ritenuto successore del primo; nel frattempo, le intercettazioni avevano chiarito
una obiettiva tensione di rapporti fra il Neri ed Alessandro Ravesi, altra figura di
riferimento nell’ambito della stessa consorteria. Il conflitto, che si era
manifestato anche con riguardo alla gestione delle forme di sovvenzionamento
da garantire alle famiglie di associati ristretti in carcere (in particolare, a Rosaria
Piazza, moglie del detenuto Silvestro Girgenti), rivelava una parallela spaccatura
all’interno del gruppo criminale, tanto che per la ricomposizione era stato
incaricato addirittura un componente di spicco di altro mandamento (Antonino

contrasto de quo come dovuto a ragioni personali, visto che in uno specifico
colloquio tra il Neri e l’Ippolito i due interlocutori avevano menzionato tale
circostanza – il fatto che il Ravesi non avesse ricevuto l’invito per il battesimo
del figlio del Neri – commentandola come mero pretesto utilizzato dal Ravesi
«per giustificare le sue prevaricazioni e le sue nuove alleanze».
Il prevenuto, infine, aveva assunto un ruolo in ulteriori vicende di cui era
rimasto vittima l’imprenditore Riccardo Giacone che, entrato in società con tale
Antonio Adelfio nella gestione di una “sala bingo”, si era visto imporre dal socio
l’assunzione del Neri e del già ricordato Ravesi affinché fossero preposti al bar, al
parcheggio ed alla sicurezza all’interno del locale (durante lo svolgimento
dell’attività, il Neri gli aveva financo mostrato di essere in possesso di una pistola
con matricola abrasa): in seguito, sequestrate le quote societarie di spettanza
dell’Adelfio in ragione della sua ritenuta appartenenza a “Cosa nostra”, il Giacone
era stato costretto a chiudere la sala e, verificate le giacenze di cassa, si era reso
conto che vi erano state cospicue sottrazioni, ma – alle sue rimostranze l’Adelfio gli aveva rappresentato che il Neri doveva intendersi essere stato
autorizzato a quei prelevamenti, facendogli comprendere che l’autorizzazione in
parola proveniva dai vertici della cosca.
Il Tribunale, infine, dava contezza delle dichiarazioni rese sul conto del Neri
dal collaboratore di giustizia Salvatore Sollima.
2. Propone ricorso la difesa del Neri, che deduce inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., in ordine alla
ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.
Gli elementi a carico del Neri sarebbero stati desunti in via deduttiva da
acquisizioni istruttorie neutre, e senza l’indicazione di specifiche condotte o
concreti contributi arrecati all’associazione mafiosa: si afferma che egli sarebbe
stato coinvolto nel reperimento delle risorse economiche del clan, nel settore
delle sale da gioco, ovvero nel reclutamento di soggetti da inserire negli affari

3

Messicati Vitale, di Bagheria); non poteva invece rilevare la spiegazione del

del sodalizio, ma non in base a dati di concretezza, bensì per effetto di mere e
indimostrate deduzioni derivanti dalla lettura di più intercettazioni.
A titolo di esempio, del contrasto con il Ravesi era emersa una obiettiva
giustificazione alternativa rispetto alla ricostruzione accusatoria (il Ravesi aveva
manifestato disappunto per non essere stato invitato al battesimo del figlio del
ricorrente), mentre il Neri si era interessato alle esigenze del nucleo familiare del
Girgenti solo per amicizia nei confronti della moglie del detenuto: ciò poteva
desumersi anche dalla modestia delle somme destinate a quel fine.

che erano soci nell’ambito di una comune attività lavorativa, ed il Tribunale non
avrebbe considerato che sulla vicenda della presunta estorsione contestata al
capo D) i colloqui con gli ipotizzati esecutori materiali avevano visto protagonista
il solo Ippolito.
Quanto infine alle dichiarazioni del Sollima, la cui credibilità non era
suffragata da alcuna precedente sentenza (visto che si trattava di una
collaborazione recente), i dati riferiti sul Neri non potevano in alcun modo
deporre per il suo coinvolgimento in episodi delittuosi; in ogni caso, il narrato del
collaboratore non risulterebbe suffragato da riscontri individualizzanti sulla
persona del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Deve innanzi tutto ricordarsi che in materia di intercettazioni, per costante
orientamento giurisprudenziale, «costituisce questione di fatto, rimessa
all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione
del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato
in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Cass., Sez. II, n.
35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv 257784); gli stessi principi risultano ribaditi
anche con riguardo all’esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,
per quanto criptico o cifrato (Cass., Sez. VI, n. 46301 del 30/10/2013, Corso).
La possibilità di prospettare una interpretazione del significato di un colloquio
intercettato, diversa da quella proposta dal giudice di merito, è stata affermata
«solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice
di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la
difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Cass., Sez. V, n. 7465 del
28/11/2013, Napoleoni, Rv 259516).

4

Tra il Neri e l’Ippolito, inoltre, i rapporti si spiegavano in ragione del fatto

,

Profili di travisamento, nella fattispecie, non vengono dedotti neppure dalla
difesa del ricorrente, che si limita a rappresentare la genericità degli elementi
ricavabili dalla lettura dei colloqui de quibus; al contrario, le argomentazioni
adottate dal Tribunale di Palermo appaiono ancorate a dati logici assolutamente
lineari, senz’altro idonei a fornire riscontro individualizzante, sulla posizione del
Neri, alle specifiche dichiarazioni rese dal collaboratore Salma.
Tali dichiarazioni, al contrario di quanto segnalato dalla difesa, risultano
correttamente valorizzate dai giudici di merito, atteso che il Sollima, anche

Ravesi, si dimostrava a conoscenza dei contrasti esistenti fra quest’ultimo ed un
uomo con il codino con interessi nell’edilizia (che il dichiarante riconosceva nella
foto ritraente appunto il Neri). I contrasti, a dire del collaboratore, derivavano
dalla circostanza che il Neri ed un suo sodale stavano chiedendo il pizzo ad alcuni
imprenditori non essendo stati autorizzati a farlo.
Del tutto inconsistente, infine, si palesa la tesi difensiva secondo cui il
ricorrente si sarebbe interessato della Piazza a titolo personale e per ragioni di
amicizia, visto che la donna – dinanzi alle giustificazioni dell’indagato di non
poter mantenere gli impegni assunti a causa di momentanee ristrettezze – se ne
era lamentata proprio con il Ravesi, mostrandosi consapevole del fatto che il Neri
non avrebbe dovuto darle il denaro “dalla tasca” (v. pag. 19 della motivazione
dell’ordinanza impugnata).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del Neri al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità.
Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di
cui al dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.

att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/06/2015.

riferendo circostanze apprese da un soggetto poi identificato in fotografia nel

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA