Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31741 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31741 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da MAFFEI Romualdo, nato a Milano il 29.7.1986,
avverso la sentenza emessa in data 18/6/2012 dalla Corte d’appello di
Milano.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 06/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano dichiarava
inammissibile, per tardività, l’appello proposto da Romualdo MAFFEI avverso la
sentenza in data 11.7.2011 del Tribunale della medesima città, che aveva
condannato il Maffei alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art.
9, primo comma, legge n. 1423 del 1956.
Osservava, a ragione, che la sentenza pronunciata a seguito di giudizio
abbreviato 1’11.7.2011, non andava notificata per estratto contumaciale
all’imputato, giacché questo era comparso in giudizio il 14.6.2011, per rendere
contumacia, come era noto al difensore presente. I termini per l’impugnazione
decorrevano dunque dalla scadenza del termine per il deposito, ovverosia dal
26.7.2011 e scadevano il 10 ottobre 2011 [lunedì], mentre l’impugnazione era
stata depositata il 12 ottobre successivo.
2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Sara Fardella, che
chiede l’annullamento della decisione impugnata denunziando violazione della
legge processuale.
Sostiene, in particolare, che la notifica dell’estratto contumaciale,
quand’anche frutto di errore, era idonea comunque ad ingenerare gli effetti tipici
dell’art. 585 cod. proc. pen. e aveva indotto nelle parti un affidamento “non
suscettibile di valutazione discrezionale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Emerge chiaramente dal disposto degli artt. 484, 420-quater, comma 3, e
420-quinquies, comma 2, cod. proc. pen., ed é principio del tutto consolidato,
difatti, che la circostanza che l’imputato, dopo essere stato dichiarato
contumace, compaia in giudizio, comporta la revoca della contumacia e produce i
suoi effetti anche nelle udienze successive: di talché se l’imputato che si è
presentato non compare più va considerato comunque non più contumace, bensì
assente ed è rappresentato dal difensore: in siffatta situazione, perciò, non solo
non gli va notificato l’estratto contumaciale, ma l’eventuale erronea notifica di
detto estratto è del tutto irrilevante ai fini della decorrenza dei termini per
impugnare la sentenza di merito (tra molte, cfr. Sez. 3, n. 15042 del
25/02/2009, Melise, Rv. 243269).
D’altra parte non può certamente rimettersi ad un mero errore della
cancelleria una diversa, e arbitraria, decorrenza del termine per impugnare e la
parte non può plausibilmente evocare i principi di buona fede o di affidamento in
relazione a questione che attiene alla lettura di una norma giuridica
assolutamente consolidata, che dovrebbe dunque costituire bagaglio di base
della difesa tecnica: specie in situazione quale quella in esame, in cui la
contumacia risulta espressamente revocata in udienza alla quale assisteva il
difensore di fiducia che ha poi redatto l’appello tardivo.

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interrogatorio, e detta circostanza aveva determinato la revoca espressa della

2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del
2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2014
Il Consigliere estensore

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

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