Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3174 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3174 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVAGNA PAOLA N. IL 07/01/1974
CAVAGNA WALTER N. IL 28/09/1972
CAVAGNA GIACOMO N. IL 09/11/1942
avverso la sentenza n. 1055/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Uditi difen5or Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorrono
per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia,
in data 06.11.2012 di conferma della decisione del Tribunale di Bergamo del
25.11.2011 , che li aveva condannati peri! reato di cui agli artt. : 110, 640 , 61 n. 7
CP perché, in concorso tra loro, quali amministratori di società immobiliare,
promettevano in Vétidità all’aéquírènté Rota Roberto un appartamento su due piani
tacendo al promissario acquirente che il secondo piano non era abitabile, procurandosi
così l’ingiusto profitto del prezzo pagato dal Rota, pari ad € 50.000 alla data di stipula
del contratto preliminare di vendita , in data 22.09.2006, e della restante parte del
prezzo , pari ad E 105.000 nelle tre rate successive; fmo al 30.06.2007;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, attesa la mancanza
dell’elemento oggettivo del reato, per un verso, perché il preteso abuso taciuto alla
persona offesa era sanabile e, per altro verso, perché la persona offesa era a
conoscenza della mancanza di abitabilità del secondo piano dell’immobile in questione
già dall’ottobre 2006, ed, infine, perché con un minimo di diligenza il querelante
avrebbe potuto accorgersi della mancanza di abitabilità dell’immobile oggetto della
compravendita;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato .
3.1)-I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove, richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
serf2a cader é nél terzo grado di giudizio di merito.
3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità degli imputati in ordine al reato ascritto, richiamando le argomentazioni
del Tribunale e sottolineando :
a)-che il fatto andava inquadrato tiel reato di truffa postò ehé era éniérgo in maniera
inconfutabile che , al momento della stipula del contratto preliminare e del versamento
degli acconti , gli imputati avevanotaciuto all’acquirente la realtà del regime
urbanistico , che escludeva l’abitabilità del secondo °piano, ed avevano raffigurato
l’immobile venduto non con il regime urbanistico vigente , bensì con quello che

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CAVAGNA PAOLA
CAVAGNA WALTER
CAVAGNA GIACOMO

sarebbe stato introdotto “dopo cinque anni dal collaudo” , traendo così in errore la
persona offesa che si induceva alla stipula del preliminare ed al versamento degli
acconti.

Né può assumere rilievo la circostanza che la mancanza di abitabilità poteva essere
facilmente rilevata dall’acquirente, posto che ai fini della sussistenza del reato, l’idoneità
dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto
alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello
stesso; tale idoneità non è perciò esclusa dalla possibilità di compiere preventivi
controlli, né dalla scarsa diligenza della persona offesa nell’eseguirli, quando ; in
concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall’agente e si accerti che tra di
esso e l’errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità, come
nella specie. Cassazione penale, sez. II, 13/06/2012, n. 30686
Ugualmente non possono avere rilievo le deduzioni circa la possibilità di sanatoria
urbanistica, atteso che il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento
dell’ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato nella
specie nella stipula del contrato preliminare e nell’incasso da parte degli imputati
dell’acconto. Cassazione penale, sez. II, 18/11/2010, n. 42958
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento
delle spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità— ciascuno al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso i e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di e 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 27 novembre 2013

Si tratta di una motivazione corretta perché conforme al principio , più volte affermato
da questa Corte, per il quale, anche il silenzio; maliziosamente serbato su alcune
circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere
di farle conoscere, integra l’elemento oggettivo del raggiro, idoneo a determinare il
soggetto paSsiVo a prestare ùn consenso che altrimenti avrébbe negato; Cassazione
penale, sez. Il, 13/06/2012, n. 30686

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