Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3174 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3174 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENTORINO GIOVANNI N. IL 10/01/1961
avverso l ‘ordinanza n. 1284/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 25 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di Genova
rigettava il reclamo proposto dal detenuto Giovanni Ventorino, avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Genova dell’Il aprile 2014 di
rigetto della sua istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata in relazione al
semestre di espiazione di pena detentiva, compreso tra 1’1/8/2013 e 1’1/2/2014,

minaccioso in relazione al mancato accoglimento della propria richiesta di
trasferimento in altro istituto, sicchè era mancata la partecipazione all’opera di
rieducazione, come del resto avvenuto nei due semestri precedenti.
2.

Ricorre per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, chiedendo

l’annullamento di tale provvedimento per carenza, contraddittorietà ed illogicità
della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in quanto il Tribunale,
pur avendo riconosciuto che per l’episodio riportato nell’ordinanza il ricorrente non
aveva subito sanzione disciplinare, ha ritenuto dovesse essere valutato il suo
comportamento negativo e l’altrettanto negativa considerazione dei due semestri
precedenti; non ha però considerato anche gli elementi positivi emersi
dall’istruttoria, quale la dedizione al lavoro da giugno a dicembre del 2013.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio per la concessione
della liberazione anticipata, pur dovendo riguardare la condotta del richiedente in
riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l’istanza si riferisce, può
riverberare i suoi effetti negativi anche ai fini della valutazione di quelli antecedenti.
In particolare, qualora il condannato abbia commesso gravi violazioni ai doveri
comportamentali o assunto atteggiamenti incompatibili con l’adesione all’opera
rieducativa, tali elementi operano quale sicuro elemento rivelatore del fatto che
anche nel periodo precedente era mancata la sua volontà di partecipare
proficuamente al trattamento di recupero. Tale affermazione di principio non
contraddice il criterio della valutazione frazionata per semestri del comportamento
del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di
cui all’art.54 dell’ord. pen., ma valorizza il fatto sopravvenuto in quanto capace di
estendere il suo significato e la sua valenza negativa sul giudizio riguardante i
semestri anteriori perché indicativo della mancata o solo apparente partecipazione
del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui
la condotta criminosa o comunque negativa si riferisce. Tale giudizio esige u

1

rilevando che egli in quel lasso temporale aveva tenuto atteggiamento oppositivo e

puntuale e approfondita motivazione in ordine ai profili di gravità concretamente
ravvisati nei comportamenti successivi ed alla refluenza sulla valutazione condotta.
1.1 Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha adeguatamente motivato per
quale ragione l’atteggiamento di protesta e le minacce di atti vandalici o comunque
violenti, pur non tradottesi in atto e pur riconducibili al nervosismo ed alla
frustrazione per il mancato accoglimento delle richieste di trasferimento in altro
istituto, costituivano un elemento negativo da valutarsi unitamente a precedenti

semestri consecutivi. Ha quindi concluso che siffatta condotta si inseriva in un
quadro di violazioni della disciplina penitenziaria, incompatibile con l’effettiva
partecipazione all’attività di rieducazione cui era sottoposto.
2. Ebbene, a fronte di un’analisi compiuta, razionale e ben argomentata, il
ricorrente oppone obiezioni prive di consistenza perché denuncia carenze
motivazionali inesistenti, dal momento che il Tribunale ha valorizzato quanto
emerso dalla relazione di servizio sui fatti del 22/11/2013 e ha già considerato
anche l’avvenuto svolgimento di attività lavorativa, elemento considerato
subvalente rispetto allo specifico atteggiamento tenuto durante il colloquio con
l’educatore e poi con il preposto in un quadro valutativo più ampio che ha
correttamente preso in esame i precedenti periodi di detenzione per escludere che
quanto segnalato sia evento occasionale ed isolato.
Il ricorso è dunque inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella
proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

episodi, che avevano indotto a negargli lo stesso beneficio richiesto per due

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