Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31736 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31736 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KHARUBI MUHAMMAD N. IL 05/06/1976
avverso la sentenza n. 11/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /4-Ii449 “Lutz, U1ot_yor
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/07/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 10.5.2014 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato
sussistenti le condizioni per la consegna di KHARUBI Muhammad alias
KHAROBI Mohammad alla Repubblica di Germania in relazione all’ordine
di cattura n. 273 JS 898/13 ( 2830/13) emesso dalla Pretura di Berlino
Tiergarten per il reato di traffico illecito di sostanza stupefacente
commesso in Berlino tra il 19.2.2013 ed il 24.8.2013.
Avverso la predetta sentenza propone personalmente ricorso per
cassazione lo stesso KHARUBI deducendo con unico motivo violazione
dell’art. 6 comma 1 e 2 I.n. 69/2005 nonché omessa verifica e/o omessa
motivazione in ordine alla verifica dei requisiti di cui al predetto art. 6 ed
omessa verifica se dai documenti trasmessi dall’autorità richiedente
emergano dati certi sul’identità del ricorrente e, soprattutto, la
corrispondenza alla persona ricercata dalla Repubblica di Germania.
3.

Il ricorso è inammissibile per genericità.

4.

Quanto alla verifica della idoneità delle informazioni ex art. 6 I.n.
69/2005, il ricorso non si confronta con le valutazioni rese dal
provvedimento impugnato in ordine ai reati per i quali è stata richiesta
la consegna, il compendio indiziario sulla quale si fonda e – in particolar
modo – su quello che individua il coinvolgimento del ricorrente nei fatti e
l’insussistenza di cause ostative alla consegna. Quanto, poi, all’identità
tra il ricorrente ed il soggetto oggetto della richiesta anch’essa è
genericamente criticata rispetto alla dettagliata considerazione del
richiamato compendio indiziario che ha individuato lo stesso ricorrente.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
6.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 22 co. 5 I.n.
69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui
all’art. 22 co. 5 I.n. 69/2005.
Così deciso in Roma, 17.7.2014

2.

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